LEGGE REGIONALE 23 novembre 2010, n. 20 - Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 «Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, recante: 'Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59'».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 35 del 1° dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Alla legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 (Disciplina regionale del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante: 'Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 18 marzo 1997, n. 59'), dopo l'art. 1 e' inserito il seguente:

'Art. 1-bis. - 1. La Regione, per le finalita' di cui alla presente legge, puo' finanziare manifestazioni e progetti proposti da enti pubblici e loro associazioni e da associazioni di categoria facenti parte del C.N.E.L.'.

Art. 2

1. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 33/1999 e' sostituito dal seguente: '5. Annualmente, la Giunta regionale, tenuto conto dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'art. 18, sentite le associazioni dei comuni e sentita la Commissione consiliare competente, individua, per ciascuna delle aree sovracomunali indicate nell'allegato 'A'', gli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, nel rispetto del principio della libera concorrenza e sulla base di criteri di compatibilita' con l'assetto del territorio e delle infrastrutture nonche' con la popolazione residente e fluttuante. Decorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento del progetto di provvedimento, il parere della Commissione consiliare si intende reso in senso favorevole.'.

Art. 3

1. L'art. 8 della legge regionale n. 33/1999 e' sostituito dal seguente:

'Art. 8. (Attivita' commerciali, artigianali e di somministrazione nei centri storici e centri commerciali naturali). 1. I comuni, nell'adeguare i propri strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 3, prevedono e favoriscono la concentrazione nei centri storici degli esercizi di vicinato e di attivita' artigianali, di produzione e di servizio, riflettenti le tradizioni e la cultura locale.

2. E' individuata come centro storico l'area definita ai sensi della lettera A) dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

3. Ai fini di cui al comma 1, i comuni con popolazione residente pari o superiore a 3.000 abitanti:

  1. prevedono adeguate opere di urbanizzazione e misure concernenti la realizzazione di parcheggi nelle aree prossime al centro storico;

  2. predispongono soluzioni di mobilita' atte a facilitare l'accesso e la circolazione pedonale;

  3. individuano nel centro storico aree da destinare a mostre mercato di prodotti artistici, artigianali e di interesse culturale, collezionistico e amatoriale, di fiori, piante ed altri;

  4. possono individuare nel centro storico aree nelle quali non e' consentito l'insediamento di medie strutture di vendita;

  5. predispongono interventi di arredo urbano atti a promuovere l'area del centro antico quale luogo di incontro e di aggregazione sociale;

  6. stabiliscono la quota del contributo del costo di costruzione avendo particolare riguardo alle finalita' di cui al comma 1.

    4. Gli interventi previsti al comma 3 sono facoltativi per i comuni aventi popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

    5. Gli interventi che i comuni predispongono in attuazione del comma 3, possono essere finanziati dalla Regione fino alla misura del 60 per cento della spesa.

    6. La Giunta regionale adotta, sulla base dei criteri e modalita' predeterminati con proprio atto, un piano di assegnazione dei contributi previsti al comma 5.

    7. La Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo dei centri commerciali naturali, di cui al comma 8, costituiti nella forma di societa' consortile.

    8. Per 'centro commerciale naturale' si intende un sistema di esercizi coordinati ed integrati tra loro per una comune politica di sviluppo e promozione di un territorio determinato e delle attivita' economiche in esso allocate.

    9. Ai fini di cui al comma 7, la Regione finanzia i progetti elaborati dai centri commerciali naturali che siano oggetto di apposita intesa con il comune territorialmente competente ed eventualmente con le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori ed altri soggetti pubblici e privati. Alla Regione e' riservato il controllo sulla spesa finanziata.

    10. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto gli obiettivi, i criteri e le modalita' per la presentazione dei progetti di cui al comma 9 e individua nello stesso le spese ammissibili, l'intensita' di agevolazione concedibile e le modalita' di rendicontazione, sentite le associazioni dei commercianti e dei consumatori.

    11. I provvedimenti della Giunta regionale che disciplinano i finanziamenti di cui ai commi 9 e 10 sono soggetti alle procedure di verifica di compatibilita' ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.'.

    Art. 4

    1. L'art. 9 della legge regionale n. 33/1999 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 9. (Disposizioni particolari per i comuni minori e per i comuni montani). - 1. Nei comuni, nelle frazioni ed altre aree con popolazione inferiore a 500 abitanti, nonche' nei comuni montani con popolazione residente inferiore a 1000 abitanti, e' data facolta' di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attivita' commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettivita', quali i servizi di telefax e collegamento Internet, di sportello turistico, di biglietteria ed altri.

    2. I servizi di cui al comma 1 sono svolti in base a convenzioni con i comuni. A tal fine i predetti enti assumono le necessarie iniziative anche individuando altre categorie di servizi, formulano proposte ai relativi gestori ed agli stessi propongono le misure di finanziamento.

    3. La Giunta regionale, sentite le associazioni regionali dei commercianti e dei consumatori...

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