LEGGE REGIONALE 8 giugno 2011, n. 13 - Norme sulla qualita' della regolazione e sulla semplificazione amministrativa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - parte prima - della Regione Liguria n. 10 del 15 giugno 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' della legge 1. La presente legge stabilisce la disciplina generale dell'attivita' normativa regionale al fine di assicurare la qualita' delle leggi e dei regolamenti quale elemento essenziale della certezza del diritto e della semplificazione amministrativa, nonche' condizione per la trasparenza dell'azione pubblica e per la partecipazione dei cittadini.

  1. Le finalita' di cui al comma 1 sono perseguite anche tramite:

    1. leggi regionali di semplificazione;

    2. testi unici.

  2. Al fine di migliorare la qualita' della regolazione e favorire la comunicazione dell'attivita' programmatoria e normativa della Regione i competenti uffici del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e della giunta regionale operano in costante collaborazione.

  3. Le disposizioni della presente legge possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

    Art. 2

    Principi generali 1. La Regione esercita la funzione legislativa e regolamentare nel rispetto dei seguenti principi:

    1. programmazione normativa;

    2. chiarezza, organicita' e semplicita' delle norme;

    3. snellezza delle procedure;

    4. analisi preventiva e verifica successiva dell'impatto della regolazione;

    5. contenimento degli oneri amministrativi;

    6. manutenzione e riordino costanti della normativa;

    7. proporzionalita' e adeguatezza degli interventi normativi alla dimensione dei destinatari.

    Art. 3

    Agenda normativa 1. La giunta regionale approva l'agenda normativa nella quale sono illustrate le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione normativa.

  4. La giunta regionale favorisce la partecipazione dei cittadini e delle parti sociali alla fase di formazione dell'agenda normativa.

  5. L'agenda normativa ha durata annuale ed indica in particolare:

    1. i provvedimenti normativi di riordino dell'ordinamento regionale;

    2. i provvedimenti normativi contenenti nuove discipline o innovativi dell'organizzazione amministrativa ed istituzionale della Liguria;

    3. i testi unici;

    4. le proposte di delegificazione delle disposizioni inerenti materie non coperte da riserva di legge assoluta;

    5. i disegni di legge di semplificazione;

    6. i provvedimenti che, all'atto della presentazione, devono essere accompagnati dall'analisi tecnico normativa (ATN), dall'analisi di impatto della regolazione (AIR) e i provvedimenti da sottoporre alla verifica di impatto della regolazione (VIR) anche mediante la previsione di clausole valutative.

  6. L'agenda normativa e' presentata dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria che la approva con apposita risoluzione, la quale puo' contenere integrazioni e modifiche e impartire indirizzi e direttive.

    Art. 4

    Testi unici 1. La Regione promuove la predisposizione di testi unici legislativi e regolamentari che racchiudono l'intera disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati.

  7. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo e provvedono ad abrogare espressamente, elencandole in modo distinto, le disposizioni vigenti il cui contenuto abbia trovato collocazione negli stessi, nonche' le eventuali altre disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate.

  8. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate se non espressamente, mediante l'indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni dello stesso testo unico.

  9. L'agenda normativa di cui all'art. 3 indica priorita' e tempi con i quali la giunta regionale provvede alla presentazione al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria dei testi unici.

  10. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria puo' indicare, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, all'interno dell'Agenda normativa i testi unici per i quali si adottano le procedure di cui all'art. 47 dello statuto, stabilendo i criteri e i principi ai quali attenersi per la redazione.

  11. La redazione dei testi unici avviene con il supporto del gruppo tecnico di coordinamento giunta - consiglio per il processo di semplificazione di cui all'art. 7, integrato da funzionari delle strutture di volta in volta interessate, in relazione alla materia oggetto del testo unico.

    Art. 5

    Legge regionale di semplificazione 1. La giunta regionale presenta periodicamente al consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria disegni di legge di semplificazione, indicati nell'agenda normativa, con i quali provvede alla riduzione progressiva del numero delle leggi attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni tacitamente abrogate o prive di efficacia.

  12. La giunta regionale con il supporto del gruppo tecnico di cui all'art. 7 presenta periodicamente al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria disegni di legge volti ad operare la delegificazione delle disposizioni inerenti materie non coperte da riserva di legge assoluta e alla semplificazione del contenuto delle disposizioni e del linguaggio normativo.

    Art. 6

    Manutenzione della normativa 1. La Regione promuove la periodica manutenzione dell'ordinamento normativo regionale per quanto attiene a:

    1. correzione di errori materiali o imprecisioni;

    2. adeguamento dei rinvii interni ed esterni;

    3. inserimento di contenuti divenuti obbligatori per adeguamento alle disposizioni comunitarie e nazionali;

    4. adeguamento a sentenze;

    5. interpretazioni autentiche di disposizioni regionali.

  13. La giunta regionale con il supporto del gruppo tecnico di cui all'art. 7, con un'unica legge o un unico regolamento, dispone periodici interventi di manutenzione di una pluralita' di disposizioni...

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