LEGGE REGIONALE 19 novembre 2010, n. 18 - Interventi regionali per la vita indipendente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 35 del 1° dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione, in osservanza del dettato degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, dell'art. 39, comma 2, lettera 1-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni, nonche' dell'art. 19 della Convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilita', riconosce come fondamentale e strategico il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilita'.

  1. La Regione, per la realizzazione delle modalita' di vita indipendente, favorisce l'autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione, garantire la personalizzazione degli interventi, l'integrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con grave disabilita'.

  2. La Regione garantisce alle persone con disabilita' grave il diritto alla vita indipendente ed autodeterminata, attraverso il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita, finalizzata a contrastare l'isolamento, a garantire la vita all'interno della comunita' e all'integrazione con il proprio ambiente sociale.

  3. Per 'vita indipendente' si intende il diritto della persona con disabilita' all'autodeterminazione e al controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro.

  4. La vita indipendente si realizza primariamente attraverso l'assistenza personale autogestita ovvero con l'assunzione di uno o piu' assistenti personali, in forma privata, consociata, tramite agenzie o cooperative, formati dalla stessa persona con disabilita'.

    Art. 2

    Destinatari 1. L'intervento e' rivolto esclusivamente alle persone con disabilita' in situazione di gravita', come individuate dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, residenti nella regione, con eta' dai 18 fino ai 65 anni, nonche' ai familiari dei predetti soggetti nel caso dei disabili psico-relazionali.

  5. Il servizio di aiuto personale, di cui alla presente legge, e' diretto ai cittadini in permanente grave limitazione dell'autonomia personale, non derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento, non superabili attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione degli stessi.

  6. Nell'individuazione degli obiettivi, metodi e interventi il soggetto con disabilita' e' parte integrante dell'equipe di valutazione: il modello proposto e' quello della condivisione.

  7. Qualora nell'elaborazione di un progetto emerga un'incapacita' di gestione da parte della persona disabile beneficiaria, l'equipe multidisciplinare di cui all'art. 6 esprime parere negativo alla domanda, proponendo l'utilizzo dei soli servizi gestiti in forma diretta.

    Art. 3

    Tipologie di programmi 1. Sono ammessi a contributo i progetti annuali di vita indipendente che migliorino la qualita' della vita della persona con disabilita', riducendone la dipendenza fisica ed economica, nonche' l'emarginazione sociale.

    Art. 4

    Interventi regionali 1. La Regione, su richiesta degli ambiti territoriali individuati dal Piano sociale regionale, interviene mediante l'erogazione di finanziamenti annuali diretti a consentire la realizzazione di progetti di assistenza personale autogestita.

  8. Gli adempimenti connessi...

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