LEGGE REGIONALE 1 aprile 2011, n. 4 - Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attivita' produttive e di accordi di programma.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 6 aprile 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. In ottemperanza agli intercorsi accordi con lo Stato, la Regione Friuli-Venezia Giulia con la presente legge dispone gli opportuni interventi correttivi alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011).
Art. 2
Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 22/2010
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All'art. 2 (finalita' 1 - attivita' economiche) della legge regionale n. 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
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il comma 1 e' sostituito dal seguente:
'1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'art.
39, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere nel limite massimo determinato dall'art. 1, comma 13, contributi nella forma di credito d'imposta per le seguenti finalita':
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salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale;
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incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunita' di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale;
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sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunita' su di esso localizzata.';
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al comma 3 dopo le parole 'oneri previdenziali obbligatori versati dalle imprese' sono inserite le seguenti: 'nell'anno solare 2010' e le parole 'con riferimento al periodo d'imposta precedente alla data di presentazione dell'istanza di contributo,' sono soppresse;
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al comma 6 le parole 'di chiusura del periodo d'imposta precedente a quello rispetto al quale si richiede il contributo' sono sostituite dalle seguenti: 'del 31 dicembre 2010';
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il comma 8 e' abrogato;
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al comma 9 le parole 'dalla data di chiusura del periodo d'imposta rispetto al quale si richiede il contributo' sono sostituite dalle seguenti: 'a decorrere dalla data di assunzione di ciascun dipendente';
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al comma 11 le parole 'nell'esercizio precedente alla data di presentazione dell'istanza di contributo' sono sostituite dalle seguenti 'nell'anno solare 2010';
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il comma 18 e'...
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