LEGGE REGIONALE 27 settembre 2010, n. 2 - Modifica di leggi regionali in materia di previdenza integrativa.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 28 settembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni concernente 'Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni' 1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, e' aggiunto il seguente:

'2-bis. Il contributo di cui al presente articolo e' compatibile con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, qualora tale compatibilita', tenuto conto di quanto previsto al comma 5-bis dell'art. 8 della medesima legge regionale n. 3/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sia ritenuta finanziariamente conveniente per la Regione sulla base di criteri definiti con regolamento regionale. Il regolamento e' approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.'.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni concernente 'Pacchetto famiglia e previdenza sociale' 1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3, tra le parole 'Ai soggetti autorizzati ad effettuare i versamenti volontari' e le parole 'nelle gestioni dei/delle lavoratori/trici dipendenti' sono inserite le parole 'in una delle casse di previdenza dei/delle liberi/e professionisti/e,'.

  1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, dopo le parole 'anche ai/alle lavoratori/trici autonomi/e' sono inserite le parole 'e ai/alle liberi/e professionisti/e'.

  2. Al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall'art. 4, comma 6 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole 'e sono incompatibili con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.'.

  3. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 febbraio...

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