LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2011, n. 27 - Ulteriori modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria del 12 ottobre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica all'articolo 35, comma 4, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

  1. Al comma 4 dell'articolo 35 della l.r. n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: 'squadre di cacciatori e conduttori di cani validamente costituite agli effetti della presente legge' sono inserite le seguenti: 'compresi cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo di cui all'articolo 36, comma 2'.

    Art. 2

    Inserimento del comma 10-bis dell'articolo 35 della l.r. n. 29/1994

  2. Dopo il comma 10 dell'articolo 35 della l.r. n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:

    '10-bis. Le Province, allo scopo di armonizzare e di rendere piu' efficace la caccia al cinghiale su tutto il territorio, contenendone i danni, e di evitare squilibri dovuti all'eccessiva densita' di cacciatori, si attivano affinche' le squadre di nuova costituzione siano distribuite in modo uniforme all'interno degli ATC e dei CA, con particolare riferimento alle zone con minore densita' venatoria.'.

    Art. 3

    Modifiche all'articolo 36 della l.r. n. 29/1994

  3. Al comma 2 dell'articolo 36 della l.r. n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: 'Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche' muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonche' delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e di cacciatori e conduttori di cani.' sono sostituite dalle seguenti: 'Tali piani devono essere programmati dalle Province di concerto con gli ATC e CA, ed attuati:

    1. dalle guardie...

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