LEGGE REGIONALE 3 marzo 2010, n. 7 - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilita'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15 del 10 marzo 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' della legge 1. La presente legge regionale persegue la propria finalita' in coerenza con i principi generali e fondamentali desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita'', modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 e dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

Art. 2

Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente legge si applicano per l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili necessari per l'esecuzione, nell'ambito del territorio regionale, di opere pubbliche o di pubblica utilita' non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali o di altri enti pubblici possono essere espropriati unicamente per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi d'intesa con gli enti interessati.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita'', nel testo vigente.

Art. 3

Competenza in materia di espropri 1. L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' e' competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie per la realizzazione dell'opera medesima, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5.

2. Costituiscono autorita' esproprianti la Regione, le province, i comuni, le comunita' montane, le citta' metropolitane, nonche' ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.

3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private dichiarate di pubblica utilita', costituiscono autorita' esproprianti ad eccezione delle opere di cui all'autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387:

  1. il comune nel cui territorio l'opera si realizza;

  2. la provincia per l'opera che interessi il territorio di piu' comuni;

  3. la provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell'opera nel caso in cui interessi il territorio di piu' province.

    4. Possono essere altresi' autorita' esproprianti, ai sensi della presente legge, le societa' costituite e partecipate dagli enti di cui al precedente comma ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento.

    5. Gli enti di cui ai commi precedenti provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio gia' esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorita' espropriante.

    6. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni, costituirsi in consorzio od in altra forma associativa prevista dalla normativa statale o regionale.

    7. Gli enti di cui al comma 2, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o consorzi esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalita' settoriali.

    8. Per ciascun procedimento il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni designa un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorita' espropriante, designa, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all'autorita' espropriante e agli interessati.

    9. Il dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. I provvedimenti emanati dal dirigente sono denominati 'decreto' o 'determina' nel rispetto delle norme organizzative dell'autorita' espropriante.

    10. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni sono posti a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.

    Art. 4

    Monitoraggio degli atti che dichiarano la pubblica utilita' 1. La giunta regionale svolge funzioni di indirizzo e coordinamento dell'esercizio delle funzioni espropriative al fine di una gestione omogenea ed unitaria della materia.

    2. La giunta regionale in particolare:

  4. favorisce la costituzione di uffici intercomunali per la gestione delle funzioni in materia espropriativa;

  5. definisce l'attivita' di monitoraggio sui provvedimenti emanati in ambito regionale da tutte le autorita' esproprianti, mediante l'istituzione di elenchi in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.

    327/2001 ivi compreso il provvedimento di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 22-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica e la sua esecuzione;

  6. definisce la natura e le modalita' di pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale e nel sito informatico della giunta regionale.

    Art. 5

    Conferimento di funzioni espropriative della Regione 1. La giunta regionale conferisce agli enti locali, con distinti provvedimenti dirigenziali, le funzioni di 'autorita' espropriante' congiuntamente alle funzioni di esecuzione della relativa procedura, relativamente a opere pubbliche di propria competenza o ad opere private dichiarate di pubblica utilita' in base alla normativa vigente.

    2. La potesta' di delega agli enti locali, prevista dal comma 1, si esercita:

  7. nei confronti di un comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale;

  8. nei confronti delle singole province, quando le opere si realizzano nell'ambito di piu' comuni ricadenti nel territorio provinciale;

  9. nei confronti della provincia prevalentemente interessata, quando le opere si realizzano nel territorio di piu' province;

  10. nei confronti delle comunita' montane, quando le opere si realizzano nel territorio di comuni...

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