LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo n. 6

Speciale del 18 gennaio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Rifinanziamento di leggi regionali 1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e' autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali 'Allegato 1' per un importo pari allo stanziamento iscritto per competenza e cassa nei corrispondenti capitoli con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2012.

Art. 2

Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d'impegno 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e' autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno di cui all''Allegato 2'.

Art. 3

Disposizioni in materia di entrate regionali 1. Per l'esercizio finanziario 2012, le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 86 del D.Lgs. 112/1998 sono destinate al finanziamento delle spese di funzionamento della Giunta regionale per l'importo di € 2.000.000,00 (due milioni).

  1. Le entrate ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 sono ripartite secondo le disposizioni previste all'articolo 93, comma 8 ter, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7, nonche' secondo le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze delle acque pubbliche'.

  2. Per l'esercizio 2012 la previsione di competenza del capitolo di entrata 03.02.001- 32107, denominato 'Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico - Art. 86 del D.Lgs. 112/98' e' fissato in € 10.000.000,00 (dieci milioni).

    Art. 4

    Modifiche alle denominazioni delle unita' previsionali di base e istituzione di nuovi capitoli di bilancio nello stato di previsione dell'entrata e della spesa 1. La denominazione dell'unita' previsionale di base della parte spesa del bilancio regionale 08.01.020 e' ridenominata 'Interventi di parte corrente nel settore delle acque minerali, termali, cave, torbiere ed altre attivita' estrattive'.

  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante 'Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42', nello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 2012 sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti iscritti con la legge di bilancio:

    a) capitolo 11701 - UPB 01.01.003 - denominato 'Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive - IRAP - D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 - Finanziamento ordinario corrente Servizio Sanitario Regionale';

    b) capitolo 11702 - UPB 01.01.003 - denominato 'Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive - IRAP - D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 - Finanziamento Funzioni Regione';

    c) capitolo 11710 - UPB 01.01.003 - denominato 'Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive - IRAP - D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 - Finanziamento aggiuntivo corrente Servizio Sanitario Regionale';

    d) capitolo 11750 - UPB 01.01.003 - denominato 'Addizionale IRPEF di cui al D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 - Finanziamento ordinario corrente Servizio Sanitario Regionale';

    e) capitolo 11751 - UPB 01.01.003 - denominato 'Addizionale IRPEF di cui al D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 - Finanziamento aggiuntivo corrente Servizio Sanitario Regionale';

    f) capitolo 12631 - UPB 01.02.001 - denominato 'Compartecipazione Regionale all'IVA - D.Lgs. 56/2000 - Finanziamento ordinario corrente Servizio Sanitario Regionale';

    g) capitolo 12632 - UPB 01.02.001 - denominato 'Compartecipazione Regionale all'IVA - D.Lgs. 56/2000 - Finanziamento Funzioni Regione'.

    Art. 5

    Riprogrammazione economie vincolate 1. Per l'esercizio finanziario 2012 e' disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell''Allegato 3' alla presente legge ed e' autorizzata l'iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione.

  4. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare modifiche alla riprogrammazione delle economie di cui all''Allegato 3' per i necessari adeguamenti contabili susseguenti al riaccertamento delle economie, mediante compensazione tra economie vincolate dello stesso settore di spesa.

  5. La riprogrammazione delle economie vincolate ha efficacia per l'esercizio finanziario 2012 e gli importi non impegnati entro il termine dell'esercizio medesimo riacquistano la loro destinazione di spesa originaria.

  6. Ai fini dell'applicazione del comma 3, gli impegni assunti sui capitoli di cui all''Allegato 3' sono imputati prioritariamente agli importi riprogrammati.

    Art. 6

    Interventi in materia di entrate regionali per il bilancio relativo all'esercizio finanziario 2012

  7. Le economie di stanziamento relative agli importi iscritti in bilancio per il rimborso dell'anticipazione di cui al comma 98 dell'articolo 2 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)', sono destinate al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico locale regionale.

  8. Il comma 2 dell'articolo 83 della legge 26 aprile 2004, n. 15 recante 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)' e' abrogato e l'importo delle maggiorazioni della tassa automobilistica regionale non utilizzato per il finanziamento del Programma Operativo del Servizio Sanitario regionale e' riprogrammato e destinato al pagamento delle rate di rimborso dei mutui e dei prestiti relativi al comparto sanitario.

    Art. 7

    Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44

  9. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 recante 'Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale' le parole 'nella misura del 5,25%' sono sostituite dalle parole 'applicando alle aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis del d.lgs. 446/1997 la maggiorazione di 0,92 punti percentuali'.

  10. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 le parole 'nella misura del 4,25%' sono sostituite dalle parole 'applicando le aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis del d.lgs. 446/1997' e le parole ' si applica l'aliquota del 5,25%' sono sostituite dalle parole 'si applicano le aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis del d.lgs. 446/1997 con la maggiorazione di 0,92 punti percentuali'.

  11. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 le parole 'di cui al comma 3 dell'articolo 50 del D.Lgs.

    n. 446 del 1997 e' fissata all'1,4%' sono sostituite dalle parole 'e' determinata applicando all'aliquota di base stabilita dalla legge dello Stato la maggiorazione di 0,5 punti percentuali'.

    Art. 8

    Disposizioni in materia di politiche internazionali 1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica', nel decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria', nel decreto legge 13 agosto 2011, n.

    138 recante 'Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo', nella legge 12 novembre 2011, n. 183 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)', a partire dall'esercizio finanziario 2012 cessa la partecipazione della Regione alle spese di funzionamento degli sportelli per l'informazione comunitaria denominati 'Info-point' istituiti presso le province ai sensi dell'articolo 4bis della legge regionale 26 febbraio 1998, n.

    11 recante 'Norme in materia di politiche internazionali'.

    Art. 9

    Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1998, n. 11

  12. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1998, n. 11 recante 'Norme in materia di politiche internazionali' e' sostituito dal seguente:

    '3. Le spese relative ai servizi di supporto, alla cancelleria, al finanziamento, alla rappresentanza della sede degli uffici regionali a Bruxelles nonche' le spese derivanti dalle attivita' connesse all'adesione della Regione Abruzzo all'Assemblea delle Regioni d'Europa (ARE) trovano copertura finanziaria nell'apposito capitolo 02.01.007 - 11470 ridenominato 'Spese per supporto, funzionamento e rappresentanza della sede di Bruxelles e per attivita' connesse all'adesione della Regione Abruzzo all'Assemblea delle Regioni d'Europa (ARE)'.

    Art. 10

    Disposizioni in materia di conferimento di funzioni regionali agli enti locali 1. Al fine di perseguire ulteriormente la contrazione progressiva della spesa pubblica e la necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica', nel decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria', nel decreto legge 13 agosto 2011, n.

    138 recante 'Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo', nella legge 12 novembre 2011, n. 183 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT