LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 12 - Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto 1. La Regione Piemonte, nell'ambito degli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria e nazionale, in attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 dello Statuto disciplina e promuove il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo sostenibile.

Art. 2

Finalita' 1. La Regione si propone in particolare di:

  1. programmare e pianificare gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale;

  2. attivare il catasto regionale del patrimonio escursionistico per rilevare lo stato e la consistenza delle infrastrutture e individuarne soggetti e sistema di gestione, anche al fine di garantirne un'adeguata fruizione in sicurezza;

  3. favorire la realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale;

  4. promuovere la ricerca per accrescere le conoscenze tecnico-scientifiche e l'innovazione collegate alla gestione degli interventi infrastrutturali e adottare iniziative di comunicazione e divulgazione finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti circa il valore culturale, ambientale ed economico del patrimonio escursionistico regionale;

  5. promuovere l'attivita' degli imprenditori interessati al recupero e alla manutenzione del patrimonio escursionistico regionale e favorire l'azione delle diverse forme associative che, a titolo volontaristico, operano per la sua valorizzazione;

  6. contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani, mediante la promozione della fruizione turistica di tali aree e la valorizzazione di percorsi escursionistici di tipo regionale, nazionale ed internazionale in linea con la programmazione turistica regionale.

    Art. 3

    Definizioni 1. Ai fini della presente legge la Regione adotta le seguenti definizioni:

  7. patrimonio escursionistico regionale: insieme dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, oggetto di interventi di conservazione e valorizzazione;

  8. escursionismo: attivita' di carattere turistico-ricreativo, naturalistico e culturale praticata nel tempo libero e finalizzata alla conoscenza del territorio in generale ed all'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;

  9. progressione su ferrata: attivita' ludica, che consiste nel seguire un percorso tracciato su una parete rocciosa e attrezzato con cavi, gradini ed altri elementi destinati a permettere la progressione della scalata in sicurezza;

  10. arrampicata su roccia: attivita' che prevede la scalata di formazioni rocciose effettuata cercando di ridurre al minimo l'ausilio di mezzi artificiali;

  11. sentiero: via stretta, a fondo naturale, tracciata fra prati, boschi e rocce, ubicata in pianura, collina o montagna, non classificata nella viabilita' ordinaria ed anche non rilevata cartograficamente, generatasi dal passaggio di uomini o animali, ovvero creata ad arte dall'uomo per la viabilita';

  12. viabilita' minore: rete di mulattiere, strade militari dismesse, carrarecce, piste, strade di norma classificate come comunali e iscritte negli appositi elenchi del comune, ovvero facenti parte del demanio comunale e identificate nel catasto terreni, ovvero vicinali o interpoderali;

  13. sentiero attrezzato: sentiero che presenta brevi tratti attrezzati con infissi, quali funi, corrimano o brevi scale, utili alla sicurezza della progressione, che non snaturano la continuita' del percorso;

  14. via ferrata: tratto di percorso prevalentemente artificiale, segnalato, che conduce il fruitore su pareti rocciose o su creste, cenge e forre, preventivamente attrezzate con funi, scale o pioli;

  15. sito di arrampicata: insieme di aree di particolare interesse, attrezzate con infissi quali chiodi, fittoni e catene, in cui si trovano vie di arrampicata di ogni genere e difficolta';

  16. itinerario: percorso segnalato e realizzato in ambiente naturale, anche antropizzato, per l'utilizzo turistico e culturale di un determinato territorio;

  17. itinerario di lunga percorrenza: itinerario caratterizzato dal percorso della durata di piu' giorni, segnalato e dotato della necessaria ricettivita' lungo il cammino;

  18. percorso tematico: itinerario a tema naturalistico, storico, culturale o didattico, segnalato, caratterizzato anche da specifici allestimenti, destinato alla valorizzazione di particolari caratteri territoriali e locali. E' generalmente privo di difficolta' tecniche.

    Art. 4

    Pianificazione 1. La pianificazione e' lo strumento di indirizzo e di programmazione per individuare gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale.

    1. La pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale si sviluppa con il contributo delle autonomie locali, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione, di cui all'art. 3 dello Statuto.

    2. La Regione, per la predisposizione e per l'aggiornamento della pianificazione, realizza un sistema informativo del patrimonio escursionistico regionale.

      Art. 5

      Livelli della pianificazione 1. Per le finalita' di cui all'art. 4, il territorio regionale e' articolato, per ciascuna provincia, in aree omogenee...

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