LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 5 - Norme per il reclutamento abitativo dei sottotetti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 12 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia);

Visto l'art. 7 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Considerato che:

  1. Le politiche regionali di governo del territorio perseguono l'obiettivo del risparmio di nuovo suolo per rispondere alla domanda di sviluppo urbanistico e di residenza in particolare;

  2. Il quadro normativo vigente valorizza in Toscana il rapporto di cooperazione fra i vari livelli istituzionali competenti nelle materie di governo del territorio e pianificazione urbanistica, al fine di massimizzare il perseguimento del duplice obiettivo di uno sviluppo del territorio e delle funzioni da esso ospitate e di una sua tutela all'insegna del principio della sostenibilita';

  3. Da anni si e' andata a produrre una varieta' di norme in altre regioni indirizzate a disciplinare il recupero a fini abitativi dei sottotetti, intendendo con tale termine lo spazio soprastante l'ultimi piano di edificio e sottostante a copertura;

  4. Ferma restando la disciplina in essere per le iniziative che prevedano tale recupero con sopraelevazione del piano di copertura, e' opportuno definire una disciplina anche per consentire, alle medesime condizioni, il recupero abitativo dei sottotetti senza ricorrere alle sopraelevazioni, garantendo comunque il rispetto dei requisiti igienico-sanitari fissati dalla vigente normativa nazionale in termini prestazionali ove cio' non sia possibile in termini meramente dimensionali;

  5. La disciplina proposta non opera in deroga alla pianificazione urbanistica, ma in stretta sintonia con essa, nel rispetto anche della giurisprudenza vigente, facendo salve pertanto le prerogative degli enti locali assunte sulla base del vigente assetto normativo e costituendo un'opportunita' di consentirne esplicitamente l'applicazione nonche' di sottrarne parti del territorio per esigenze di tutela architettonica e territoriale;

  6. La riconduzione dell'attivita' di recupero abitativo dei sottotetti nella fattispecie della ristrutturazione con l'utilizzo della dichiarazione di inizio attivita' e' conforme alle disposizioni di cui al testo unico delle leggi in materia di edilizia;

    Si...

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