LEGGE REGIONALE 20 agosto 2010, n. 16 - Misure di razionalizzazione della spesa regionale

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 26 del 1º settembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La Regione considera gli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica come assolutamente prioritari ed intende contribuire al rispetto nazionale del Patto di stabilita', secondo i principi dell'art. 119 della Costituzione e dell'art. 1, comma 1, della legge 21 maggio 2009, n. 42.

  1. Ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di seguito denominato 'Manovra nazionale', la Regione Molise adotta una propria manovra finanziaria ai fini di contribuire al miglioramento dei conti generali dello Stato e di razionalizzare le proprie capacita' di intervento nel sistema socio-economico regionale.

  2. La presente legge contiene il recepimento della Manovra nazionale e l'adozione di interventi regionali aggiuntivi, per il conseguimento di un obiettivo di risparmio, nel biennio 2011-2012, rispetto all'esercizio 2009 e relativamente alla spesa regionale finanziata con risorse proprie della Regione, quantificato in 27 milioni di euro.

    Art. 2

    Disposizioni in materia di personale 1. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 20, della Manovra nazionale, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi, di qualsiasi natura, conferiti a pubblici dipendenti, imputabile distintamente alla Giunta regionale ed alle strutture ad essa facenti capo, ivi comprese le fondazioni, nonche' al Consiglio regionale ed alle strutture ad esso facenti capo, non puo' essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Dalla predetta misura e' esclusa la spesa per gli incarichi previsti all'art. 2 del regolamento regionale 3 gennaio 2002, n. 1.

  3. Ai sensi dell'art. 9, comma 28, della Manovra nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'amministrazione regionale puo' avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. La spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro nonche' al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009.

    Sono comunque escluse dai limiti di cui al presente comma le spese relative a contratti a tempo determinato e ad incarichi di collaborazione per l'attuazione di progetti di ricerca, di studio, di assistenza tecnica, a carico di finanziamenti comunitari o nazionali vincolati, ivi comprese le strutture di valutazione di cui alla legge n. 144/1999.

  4. Le societa' non quotate, controllate direttamente o indirettamente dalla Regione Molise, adeguano le loro politiche assunzionali ai principi di cui all'art. 9 della Manovra nazionale.

    Con apposita direttiva indirizzata ai rappresentanti della Regione negli organi di indirizzo e di amministrazione delle predette societa', la Giunta regionale definisce criteri e modalita' applicativi del presente comma.

  5. Ai sensi dell'art. 6, comma 12, della Manovra nazionale, a decorrere dall'anno 2011 lo stanziamento relativo alle missioni e' ridotto del 50 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per le medesime finalita'. Sono escluse dal suddetto limite le missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonche' con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico. E' esclusa altresi' dal limite di cui al primo periodo la spesa effettuata per lo svolgimento di funzioni ispettive. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.

    223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni del presente comma costituiscono illecito disciplinare.

  6. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, della Manovra nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la spesa sostenuta dall'amministrazione regionale per attivita' di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per la stessa finalita' nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni del presente comma costituiscono illecito disciplinare.

  7. Le risorse destinate al finanziamento del fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale, gia' consolidate ai valori dell'anno 2004, fatti salvi gli incrementi disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per effetto dell'art. 8 della legge regionale 12 aprile 2006, n. 3, sono ridotte, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, del 10 per cento del valore del fondo stesso e comunque di un importo non superiore a 150.000 euro. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, gli enti dipendenti dalla Regione, ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali, sono tenuti ad adeguarsi a tale riduzione.

    Art. 3

    Disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi 1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 5, della Manovra nazionale, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione o dagli enti da essa dipendenti, con oneri a carico della Regione o degli enti stessi, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente, se previsto da norme di legge, al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza, ove previsti da norme di legge, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Eventuali indennita' corrisposte in misura fissa sono convertite in compensi mediante gettoni di presenza dell'importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera. I dirigenti competenti alle liquidazioni dei predetti compensi sono responsabili dell'applicazione della misura di cui al presente comma. Le leggi regionali disciplinanti i predetti compensi devono intendersi modificate dalle disposizioni del presente comma.

  8. Conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 11, della Manovra nazionale, i consiglieri regionali, il Presidente ed i componenti della Giunta regionale, eletti o nominati in organi appartenenti ad altri livelli di governo, non possono ricevere piu' di un trattamento economico legato alla carica, a loro scelta. I dirigenti regionali competenti alla liquidazione dei trattamenti sono responsabili del rispetto della disposizione di cui al presente comma e, in caso di mancata opzione da parte dell'amministratore, sono obbligati a sospendere l'erogazione dei trattamenti stessi.

  9. Conformemente a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della Manovra nazionale, la partecipazione ad organi collegiali comportante oneri a carico della Regione o di enti da essa dipendenti e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. I dirigenti competenti alla liquidazione dei compensi sono responsabili dell'applicazione della misura di cui al presente comma. Le leggi regionali disciplinanti i compensi stessi devono intendersi modificate dalle disposizioni del presente comma.

  10. In attuazione dei principi di cui all'art. 6, comma 3, della Manovra nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennita', i compensi, i gettoni, le retribuzioni e le altre utilita' comunque denominate spettanti, ai sensi della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16, e successive modificazioni, e della legge regionale 14 aprile 2000, n. 28, ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale ed ai componenti della Giunta regionale sono ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010, il fondo di cui all'art. 7 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 7, e' ridotto nelle seguenti misure: a) per il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale ed i componenti della Giunta regionale, del 40 per cento;

    1. per i consiglieri regionali, del 20 per cento.

  11. I compensi per la partecipazione agli organi collegiali degli enti dipendenti dalla...

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