LEGGE REGIONALE 6 agosto 2010, n. 14 - Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale.

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 10 agosto 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 30/2006 e sostituzione dell'allegato A con gli allegati A1 e A2; conseguenti modifiche alla legge regionale n. 34/1978.

  1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione Collegato 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

  1. la rubrica dell'art. 1 e' sostituita dalla seguente:

    'Configurazione del sistema regionale. Interventi di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pulica da parte del sistema regionale.

    Contributo al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale. Modifiche alla legge regionale n. 34/1978';

  2. il comma 1 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: '1. In attuazione dell'art. 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regionale e' costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2. La Giunta regionale provvede ad aggiornare gli allegati in occasione dell'approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi enti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L'elenco aggiornato e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione';

  3. dopo il comma 1 dell'art. 1 sono inseriti i seguenti:

    '1-bis. La Giunta regionale differenzia, in relazione alla tipologia degli enti, le forme della loro partecipazione al sistema regionale, il potere d'indirizzo della Regione, nonche' i rapporti finanziari, i poteri e le modalita' di controllo, anche ispettivo, e di vigilanza.

    1-ter. I compiti operativi e le attivita' gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti di cui al comma 1 individuati, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite.

    1-quater. Le modalita' di raccordo tra la Regione e gli enti di cui al comma 1-ter, la puntuale individuazione dei compiti e delle attivita' affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale';

  4. al comma 2 dell'art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) all'alinea, dopo le parole: 'Al fine di contribuire' sono inserite le seguenti: 'alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale,';

    2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 'a) gli enti di cui all'allegato A1 svolgono tra loro e a favore della Regione le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attivita'';

    3) alla lettera b), le parole: 'i soggetti' sono sostituite dalle seguenti: 'gli enti';

    4) prima del punto 1 della lettera c) e' inserito il seguente: '01) armonizzare le politiche del personale degli enti di cui all'allegato A1;';

    5) al punto 2 della lettera c) e alla lettera c-bis), le parole: 'dei soggetti' sono sostituite dalle seguenti: 'degli enti';

    6) al punto 1 della lettera c-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'anche con l'avvalimento del patrocinio dell'Avvocatura regionale da parte degli enti di cui all'allegato A1, sezione I';

  5. il comma 3 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: '3. La Giunta regionale, nella definizione degli schemi delle convenzioni di cui al comma 2, lettera c), e nell'adozione delle misure di cui al comma 2, lettera c-bis), provvede alle necessarie differenziazioni e graduazioni in ragione della collocazione degli enti di cui al comma 1';

  6. il comma 4 dell'art. 1 e' abrogato;

  7. dopo il comma 4 dell'art. 1 e' inserito il seguente: '4-bis.

    In conformita' al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle puliche amministrazioni), l'organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 30 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), coordina i nuclei di valutazione degli enti di cui all'allegato A1';

  8. dopo il comma 5-bis dell'art. 1 sono aggiunti i seguenti:

    '5-ter. Ai componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori degli enti di cui all'allegato A1, sezione I, spetta un'indennita' per l'espletamento delle funzioni in misura non superiore al dieci per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Ai presidenti degli stessi collegi spetta un'indennita' in misura non superiore al quindici per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.

    5-quater. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento dei compiti istituzionali, sull'attivita' amministrativa e contabile e sul funzionamento degli organi degli enti del sistema regionale. Con deliberazione della stessa Giunta regionale sono disciplinate le modalita' di esercizio dell'attivita' di vigilanza e controllo, compreso lo svolgimento dell'attivita' ispettiva.

    5-quinquies. La Giunta regionale procede allo scioglimento o revoca degli organi di amministrazione degli enti di cui all'allegato A1, sezione I, in caso di:

  9. gravi violazioni di disposizioni normative;

  10. grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali;

  11. mancata realizzazione delle priorita' strategiche;

  12. prolungata inattivita' o riscontrata inefficienza;

  13. gravi irregolarita' amministrative e contabili;

  14. dissesto finanziario.

    5-sexies. In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per la temporanea gestione dell'ente.

    5-septies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quinquies e 5-sexies trovano applicazione ove non sia diversamente disposto dalle discipline di settore.

    5-octies. I consigli di amministrazione e i collegi dei revisori degli enti dipendenti sono costituiti rispettivamente da un numero di componenti non superiore a cinque e a tre. Per il consiglio di amministrazione dell'ERSAF le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.

    5-nonies. La partecipazione ad organismi consultivi degli enti dipendenti da' luogo soltanto alla corresponsione di un gettone di presenza.

    5-decies. Al personale degli enti dipendenti si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).

    5-undecies. Per i direttori degli enti dipendenti la retribuzione non puo' essere superiore a quella prevista dall'art.

    29, comma 5, della legge regionale n. 20/2008.';

  15. l'allegato A e' sostituito dai seguenti:

    'Allegato A1

    Sezione I Enti dipendenti:

  16. Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL);

  17. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia (ARPA);

  18. Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF);

  19. Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione.

    Societa' partecipate in modo totalitario:

  20. Cestec S.p.A. - Centro per lo sviluppo tecnologico, l'energia e la competitivita' delle PMI Lombarde;

  21. Finlombarda S.p.A.;

  22. Infrastrutture Lombarde S.p.A.;

  23. Lombardia Informatica S.p.A.

    Sezione II Enti sanitari:

  24. Azienda regionale dell'emergenza urgenza (AREU);

  25. Aziende sanitarie locali (ASL);

  26. Aziende ospedaliere (AO);

  27. fondazioni IRCCS di diritto pubblico:

    Policlinico San Matteo di Pavia;

    Istituto nazionale neurologico Carlo Besta di Milano;

    Istituto nazionale dei tumori di Milano;

    Policlinico Mangiagalli Regina Elena di Milano;

  28. Consorzio 'Citta' della salute'.

    Enti pubblici: a) Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER).

Allegato A2

Societa' a partecipazione regionale:

  1. Ferrovie Nord Milano (FNM S.p.A.);

  2. Navigli Lombardi S.c. a r.l.

    Enti pubblici:

  3. Consorzi di bonifica;

  4. Enti Parco regionali.

    Fondazioni istituite dalla Regione:

  5. Fondazione centro lombardo per l'incremento della Floro-Orto-Frutticoltura - Scuola di Minoprio;

  6. Fondazione IREALP - Istituto di ricerca per...

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