LEGGE REGIONALE 5 aprile 2011, n. 2 - Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752».
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
5 del 5 aprile 2011) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica del titolo della legge regionale n. 24 del 1991
-
Nel titolo della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n.
752), le parole: ', in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n.
752' sono cosi' sostituite: ' e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.'.
Art. 2
Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991
-
Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991 sono cosi' sostituite:
'a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo attraverso la conservazione, il ripristino ed il potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e la messa a dimora delle piante tartufigene;
-
promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico avvalendosi anche del contributo dell'associazionismo di settore;'.
-
-
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991 e' aggiunta la seguente lettera:
'b-bis) sostenere le potenzialita' turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati.'.
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991
-
L'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991 e' cosi' sostituito:
'Art. 2(Compiti e funzioni). - 1. La Regione definisce i criteri generali e adotta gli atti di indirizzo relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale ed allo sviluppo della tartuficoltura.
-
Le Province esercitano le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente assegnate alla Giunta regionale o necessitanti di un coordinamento sovraprovinciale.
-
Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge le Province possono avvalersi:
-
dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;
-
dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto del 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di bonifica. Delega di funzioni amministrative);
-
dei servizi tecnici di bacino di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)'.
Art. 4
Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991
-
-
Prima del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunti i seguenti commi:
'01. Per la tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti e incrementi, cosi' come previsti dal presente articolo. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, prodotte conformemente al disciplinare di cui all'articolo 7, comma 2, o ad analoghi processi di certificazione delle piante tartufigene adottati a livello nazionale o regionale.
-
Le tartufaie coltivate sono assimilate agli impianti per arboricoltura da legno come definiti all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e soggette alle norme per la gestione degli impianti per l'arboricoltura da legno di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Emilia-Romagna.'.
-
Al comma 2 dell'articolo 3 ed in ogni altra successiva ricorrenza della legge regionale n. 24 del 1991, le parole 'l'ente delegato' sono sostituite dalla parola 'la Provincia'.
-
Il numero 4 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 e' cosi' sostituito:
'4) piano colturale per il miglioramento della tartufaia naturale che riporti le pratiche colturali nonche' l'incremento della tartufaia stessa con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene. Il piano potra' prevedere i seguenti interventi:
4.1) messa a dimora di piante autoctone arboree ed arbustive tartufigene comprese le eventuali cure colturali;
4.2) realizzazione o manutenzione di opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco, palificate e graticciate;
4.3) interventi di diradamento e di controllo della vegetazione infestante.
E' considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a trenta piante per ettaro.
Qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, la Provincia competente puo' derogare a quanto previsto nel presente numero, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA