LEGGE REGIONALE 5 aprile 2011, n. 2 - Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.

5 del 5 aprile 2011) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica del titolo della legge regionale n. 24 del 1991

  1. Nel titolo della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n.

    752), le parole: ', in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n.

    752' sono cosi' sostituite: ' e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.'.

    Art. 2

    Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991

  2. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991 sono cosi' sostituite:

    'a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo attraverso la conservazione, il ripristino ed il potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e la messa a dimora delle piante tartufigene;

    1. promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico avvalendosi anche del contributo dell'associazionismo di settore;'.

  3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991 e' aggiunta la seguente lettera:

    'b-bis) sostenere le potenzialita' turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati.'.

    Art. 3

    Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991

  4. L'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991 e' cosi' sostituito:

    'Art. 2(Compiti e funzioni). - 1. La Regione definisce i criteri generali e adotta gli atti di indirizzo relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale ed allo sviluppo della tartuficoltura.

  5. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente assegnate alla Giunta regionale o necessitanti di un coordinamento sovraprovinciale.

  6. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge le Province possono avvalersi:

    1. dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;

    2. dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto del 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di bonifica. Delega di funzioni amministrative);

    3. dei servizi tecnici di bacino di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)'.

    Art. 4

    Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991

  7. Prima del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunti i seguenti commi:

    '01. Per la tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti e incrementi, cosi' come previsti dal presente articolo. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, prodotte conformemente al disciplinare di cui all'articolo 7, comma 2, o ad analoghi processi di certificazione delle piante tartufigene adottati a livello nazionale o regionale.

  8. Le tartufaie coltivate sono assimilate agli impianti per arboricoltura da legno come definiti all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e soggette alle norme per la gestione degli impianti per l'arboricoltura da legno di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Emilia-Romagna.'.

  9. Al comma 2 dell'articolo 3 ed in ogni altra successiva ricorrenza della legge regionale n. 24 del 1991, le parole 'l'ente delegato' sono sostituite dalla parola 'la Provincia'.

  10. Il numero 4 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 e' cosi' sostituito:

    '4) piano colturale per il miglioramento della tartufaia naturale che riporti le pratiche colturali nonche' l'incremento della tartufaia stessa con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene. Il piano potra' prevedere i seguenti interventi:

    4.1) messa a dimora di piante autoctone arboree ed arbustive tartufigene comprese le eventuali cure colturali;

    4.2) realizzazione o manutenzione di opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco, palificate e graticciate;

    4.3) interventi di diradamento e di controllo della vegetazione infestante.

    E' considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a trenta piante per ettaro.

    Qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, la Provincia competente puo' derogare a quanto previsto nel presente numero, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al...

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