LEGGE REGIONALE 23 marzo 2010, n. 10 - Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 1º aprile 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La presente legge disciplina l'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale nonche' l'esercizio delle funzioni dirigenziali. Essa persegue i fini di:

  1. attivare un processo di accrescimento dell'efficienza del sistema organizzativo regionale;

  2. stabilire le condizioni per l'economicita', la speditezza e l'incisivita' di intervento dell'azione amministrativa;

  3. razionalizzare la spesa per il personale ed il funzionamento dell'amministrazione;

  4. promuovere una cultura del servizio fondata sull'autonomia responsabile dei pubblici dipendenti e sulla preminenza dei diritti e delle esigenze dei cittadini;

  5. integrare la disciplina del pubblico impiego con quella del lavoro privato.

    Art. 2

    Fonti 1. L'organizzazione degli uffici della Regione Molise e' disciplinata da disposizioni di legge e di regolamento nonche', sulla base delle medesime, da atti di organizzazione.

    1. Per quanto non previsto o specificato nella presente legge si applicano le disposizioni normative nazionali in vigore.

    Art. 3

    Principi di organizzazione 1. L'organizzazione dell'amministrazione regionale si conforma ai criteri:

  6. della programmazione dell'attivita';

  7. della flessibilita', anche nella gestione delle risorse umane;

  8. del controllo dei risultati;

  9. della separazione di funzioni e responsabilita' tra organi istituzionali e dirigenza.

    1. Le norme e gli atti di organizzazione devono garantire la parita' e la pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, nonche' l'applicazione prioritaria, nelle forme possibili e compatibili, dell'impiego flessibile a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio e di quelli impegnati in attivita' di volontariato, nel rispetto delle norme statali e regionali.

    2. I criteri di organizzazione sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

      Art. 4

      Separazione tra funzione di indirizzo e funzione di gestione 1. Gli organi regionali esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

    3. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio sovrintendono, per le rispettive competenze, al funzionamento dell'apparato organizzativo.

    4. I dirigenti adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestioe e dei relativi risultati.

    5. Le attribuzioni dei dirigenti di cui al comma 3 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

      Art. 5

      Poteri di organizzazione 1. Gli organi regionali e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono ogni determinazione per l'organizzazione delle strutture. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, gli stessi operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro.

    6. La costituzione e la soppressione delle strutture organizzative, nonche' la definizione delle rispettive competenze sono stabilite dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con atto di organizzazione, fatta eccezione per le strutture speciali indicate nell'allegato tabella A, che sono istituite e soppresse con legge regionale.

    7. Alla costituzione, modifica e soppressione delle unita' operative organiche di cui all'articolo 12 provvedono, ciascuno per il rispettivo ambito organizzativo, il Direttore generale della Giunta regionale, di seguito denominato 'Direttore generale', e il Segretario generale del Consiglio regionale, di seguito denominato 'Segretario generale'.

    8. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro. Nelle relazioni sindacali la delegazione di parte pubblica e' integrata dal Segretario generale o suo delegato.

    9. Gli organi di governo e i dirigenti adottano gli atti di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro secondo le rispettive competenze, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dalla normativa contrattuale.

      Art. 6

      Organico regionale 1. Sino a diverse disposizioni statutarie, il personale della Regione appartiene ad un unico organico, distinto in dotazione organica della Giunta regionale e dotazione organica del Consiglio regionale.

      Art. 7

      Competenze degli organi di direzione politica 1. Alla Giunta regionale e al suo Presidente, al Consiglio regionale e al suo Ufficio di presidenza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni statutarie, competono:

  10. la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare con le relative priorita' e l'emanazione periodica delle direttive generali per l'azione amministrativa;

  11. la finalizzazione delle risorse finanziarie;

  12. l'assegnazione ai dirigenti della quota parte del bilancio regionale destinata al finanziamento delle attivita' e dei procedimenti di rispettiva competenza nonche' degli oneri per il personale e per le risorse strumentali di rispettiva assegnazione;

  13. la verifica dei risultati della gestione in relazione alle direttive generali impartite, sulla base della proposta del Nucleo di valutazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24;

  14. la definizione dei criteri per l'erogazione di risorse a soggetti esterni pubblici o privati;

  15. la definizione dei criteri per il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti analoghi;

  16. la determinazione di tariffe, canoni, rette e tributi;

  17. l'affidamento di incarichi di consulenza per esigenze degli organi regionali;

  18. le nomine dei rappresentanti regionali in seno ad enti ed organismi esterni;

  19. gli atti di controllo sugli enti dipendenti previsti dalla legge;

  20. la rappresentanza generale e la rappresentanza in giudizio della Regione, fatte salve le competenze dei dirigenti;

  21. gli atti di straordinaria amministrazione, salvo quelli di competenza dirigenziale;

  22. la programmazione delle spese e dei contratti sulla base delle proposte dei dirigenti;

  23. ogni altro atto ad essi riservato dalla legge o dallo Statuto.

    1. La funzione di indirizzo politico-amministrativo si esplica attraverso atti adottati dagli organi istituzionali periodicamente e, comunque, ogni anno entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio.

      Art. 8

      Articolazione in strutture 1. L'apparato organizzativo della Giunta regionale fa capo al Direttore generale e si articola in strutture denominate direzioni d'area e servizi, ciascuna diretta da personale con qualifica dirigenziale. Le direzioni d'area, costituite secondo le aggregazioni di cui all'articolo 9, sono funzionalmente sovraordinate ai servizi.

    2. L'apparato organizzativo del Consiglio regionale fa capo al Segretario generale e si articola in strutture denominate servizi, ciascuna diretta da personale con qualifica dirigenziale.

    3. Il numero complessivo dei servizi del Consiglio regionale non puo' superare il limite del dodici per cento della dotazione organica dirigenziale, con arrotondamento all'unita' superiore.

    4. Nell'ambito delle direzioni d'area e dei servizi possono essere costituite unita' operative organiche denominate uffici.

      Art. 9

      Direzione d'area 1. La direzione d'area e' struttura di coordinamento e di raccordo gestionale delle attivita' dei servizi afferenti ad un complesso di materie, attivita' o progetti tra loro omogenei, connessi o interdipendenti ed e' affidata alla responsabilita' di un dirigente che opera con compiutezza e rilevanza esterna.

    5. Le direzioni d'area sono istituite, nell'ambito delle strutture ordinarie della Giunta, con atto di organizzazione della Giunta regionale in numero non superiore ad otto e sono computate, unitamente alle strutture di cui all'articolo 10, ai fini della determinazione del numero massimo di posizioni dirigenziali istituibili in relazione alla corrispondente dotazione organica.

      Art. 10

      Servizio 1. Il servizio e' sede delle attivita' di gestione di una specifica materia istituzionale, di una funzione strumentale o di progetto ed e' affidato alla responsabilita' di un dirigente che opera con compiutezza e rilevanza esterna.

    6. Il servizio e' strumento operativo degli organi istituzionali per l'esercizio delle funzioni di governo regionale.

      Art. 11

      Strutture speciali 1. Sono strutture speciali della Giunta regionale i Servizi elencati nell'allegata tabella A.

      Art. 12

      Ufficio 1. L'ufficio viene costituito quando si manifesti la necessita', anche temporanea, di una unita' operativa organica di dimensioni funzionali all'assolvimento di compiti gestionali, di obiettivo o specialistici, da affidare alla responsabilita' di personale appartenente alla categoria D.

      Art. 13

      Organizzazione funzionale 1. Le direzioni d'area e i servizi di cui all'allegata tabella A fanno capo al Direttore generale, fatta eccezione per il Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e affari istituzionali che risponde esclusivamente al Presidente della Giunta regionale.

    7. Presso il Consiglio regionale, i servizi fanno capo al Segretario generale, fatta eccezione per il Servizio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e affari istituzionali che risponde esclusivamente al Presidente del Consiglio regionale.

    8. Le competenze e le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT