LEGGE REGIONALE 8 agosto 2012, n. 40 - Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 44 del 17 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La Regione Abruzzo, con la presente legge, in conformita' alla normativa europea e nell'ambito delle potesta' e delle competenze regionali secondo le disposizioni del Titolo V della parte II della Costituzione, disciplina e promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale e della ricerca scientifica e dell'innovazione, quale motore di sviluppo economico compatibile con la valorizzazione del territorio e la coesione sociale, in coerenza con gli orientamenti europei e con la legislazione regionale.

  1. La Regione Abruzzo riconosce quali parti del sistema produttivo le componenti industriali, artigianali, commerciali, turistiche e agricole e le loro rappresentanze datoriali e sindacali.

  2. Gli interventi della presente legge sostengono la crescita della responsabilita' sociale delle imprese per lo sviluppo compatibile e la creazione di lavoro stabile, sicuro e di qualita'.

  3. La Regione Abruzzo, anche attraverso le proprie Agenzie ed i propri Enti strumentali e le societa' controllate, promuove e sostiene:

    1. nuove forme di aggregazione del sistema produttivo tramite lo sviluppo delle reti d'impresa e dei poli d'innovazione, nei settori innovativi e tradizionali, attraverso la convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, per un collegamento stabile tra le imprese e il sistema regionale della conoscenza, l'universita', i centri di ricerca e i parchi scientifici e tecnologici;

    2. la sostenibilita' dello sviluppo attraverso la qualificazione del tessuto produttivo incentivando l'ecoinnovazione, la riduzione dei consumi energetici e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili;

    3. lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, attraverso la cooperazione e l'interazione tra i diversi attori operanti nel territorio regionale, creando un collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo della produzione di beni e di servizi, mondo del credito e il territorio, attraverso l'integrazione delle politiche regionali di settore e le risorse umane, strumentali e finanziarie, sia pubbliche che private;

    4. la competitivita' del sistema produttivo regionale, sostenendo interventi in materia di ricerca e valorizzandone i relativi risultati, incentivando la diffusione dell'innovazione, l'incontro tra la domanda e l'offerta di ricerca e innovazione, nonche' la nascita e lo sviluppo di imprese innovative;

    5. la promozione, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base nelle universita' e nei centri di ricerca, nonche' il sostegno alla ricerca applicata al sistema produttivo, mettendo in rete le universita' degli studi abruzzesi, le istituzioni di ricerca, l'impresa e gli altri soggetti operanti sul territorio regionale;

    6. la diffusione di sistemi di qualita' aziendale e di certificazione ambientale e integrata tra ambiente e sicurezza, la realizzazione di interventi a favore dell'innovazione di prodotti e delle tecnologie produttive, della ricerca applicata, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione;

    7. gli investimenti delle imprese per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro, nonche' l'attuazione di programmi e la realizzazione di investimenti delle imprese per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili;

    8. i processi di semplificazione amministrativa per lo sviluppo e la competitivita' delle micro imprese e piccole e medie imprese (PMI), attraverso la semplificazione delle procedure e delle modalita' di relazione e comunicazione tra imprese e Pubblica Amministrazione e la partecipazione attiva dei soggetti economici e sociali, anche attraverso l'applicazione delle disposizioni di legge che prevedono il divieto di richiedere ai cittadini e alle imprese documenti attestanti stati, qualita' personali o fatti che siano gia' in possesso della Pubblica Amministrazione;

    9. promuove la reciprocita' dei tempi di attuazione con il sistema produttivo. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione imponga delle scadenze al sistema produttivo e/o ai beneficiari di interventi con la penale dell'esclusione, per accedere a bandi e/o a servizi previsti nella presente legge, la P.A., di norma, si impegna ad inserire nel bando di dare risposta formalmente entro gli stessi termini;

    10. la tutela e lo sviluppo delle produzioni legate alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente, delle attivita' culturali, nonche' interventi e progetti volti a ridurre le disparita' territoriali, a sostenere l'occupazione, a favorire il ricambio generazionale, a promuovere le pari opportunita' e la contaminazione positiva delle esperienze e delle professioni di qualita';

    11. il sostegno della formazione e dell'alta formazione in funzione dei fabbisogni professionali dei diversi settori e delle imprese per la occupabilita' e l'inclusione sociale delle persone, con particolare attenzione alle fasce deboli;

    12. il reinserimento delle attivita' produttive, artigianali, professionali e commerciali nei centri storici regionali, in particolare nel Comune di L'Aquila e in quelli colpiti dal sisma.

      Art. 2

      Obiettivi 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1, la Regione Abruzzo persegue in particolare i seguenti obiettivi:

    13. definisce gli strumenti di coordinamento e di attuazione delle politiche industriali, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale ed europea;

    14. individua le forme di aggregazione tra i vari soggetti che concorrono allo sviluppo economico del territorio, ne regolamenta il ruolo e le forme di interazione;

    15. definisce le azioni di sistema di informazione e di condivisione a sostegno del sistema produttivo regionale;

    16. promuove e sostiene progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale realizzati dalle imprese e dalle loro aggregazioni;

    17. promuove e sostiene l'accesso delle micro e piccole e medie imprese a servizi specialistici relativi alla ricerca e all'innovazione di prodotto, di processo, organizzativa, gestionale e commerciale;

    18. promuove e sostiene gli investimenti in processi, prodotti e servizi innovativi nelle micro imprese, e PMI, anche attraverso il sostegno alla costituzione di reti di imprese, sia tra micro imprese e PMI, sia tra PMI e grandi imprese, con particolare attenzione alla sostenibilita' ambientale;

    19. favorisce e sostiene la ricerca e il riconoscimento dei brevetti come contributo allo sviluppo della Regione Abruzzo e delle attivita' produttive;

    20. promuove e sostiene la creazione e lo sviluppo di nuove imprese con priorita' per quelle innovative, in particolare nel settore dell'economia della conoscenza e delle tecnologie avanzate;

    21. persegue la semplificazione dell'azione amministrativa con particolare riferimento ai procedimenti in materia industriale, edile, ambientale ed energetica ed ottimizza l'intervento pubblico nel coordinamento del sistema regionale dell'innovazione, al fine di rendere complementari, efficaci ed efficienti i progetti di ricerca e di sviluppo, sia di natura pubblica che privata, entro un quadro di competitivita' del sistema economico regionale;

    22. facilita l'accesso al credito delle PMI attraverso convenzioni, accordi e programmi di intervento;

    23. elabora programmi tesi a favorire la mobilita' ed il distacco temporaneo del personale delle universita' e dei centri di ricerca in attivita' di ricerca e trasferimento tecnologico presso le imprese;

    24. favorisce l'utilizzo delle nuove tecnologie da parte delle micro imprese e delle PMI.

      Art. 3

      Statuto delle imprese 1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la liberta' di iniziativa economica privata, in conformita' agli articoli 35 e 41 della Costituzione, promuove e sostiene, sul proprio territorio, i principi e le finalita' contenute nello Statuto delle Imprese e dell'Imprenditore, cosi' come disciplinati all'interno delle norme di legge in materia.

  4. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la Regione Abruzzo esercita la propria potesta' legislativa nel rispetto dei principi di cui al comma 1.

  5. La Regione Abruzzo si impegna, nel rispetto di quanto previsto nello Statuto delle Imprese e dell'Imprenditore, per quanto di propria competenza, a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:

    1. l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;

    2. l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), secondo il contenuto e le modalita' individuate da apposito Regolamento;

    3. l'applicazione dei criteri di proporzionalita' e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualita', in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attivita'.

  6. La Regione Abruzzo, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua l'ufficio responsabile del coordinamento delle attivita' di cui al comma 3. Per lo svolgimento delle attivita' impiega, nei limiti del possibile, le risorse interne delle varie amministrazioni della Regione Abruzzo, ricercando tutte le forme possibili di collaborazione con altri soggetti pubblici e in particolare attuando sinergie specifiche con il sistema delle camere di commercio abruzzesi.

    Art. 4

    Beneficiari 1. I beneficiari della presente legge sono:

    1. le micro imprese, le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT