LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2011, n. 19 - Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 13 ottobre 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e oggetto della legge 1.La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell' articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), definisce le modalita' di raccordo tra la Regione e i soggetti professionali operanti sul territorio regionale al fine di valorizzare ed incentivare l'innovazione delle attivita' professionali ordinistiche e di sostenere i diritti degli utenti.

  1. La presente legge:

    1. istituisce e disciplina la Commissione regionale delle professioni ordinistiche, quale sede di raccordo tra la Regione e le professioni ordinistiche;

    2. sostiene finanziariamente la costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare a servizio dei professionisti e degli utenti, promossa dagli ordini e dai collegi professionali;

    3. istituisce un apposito fondo di rotazione per il sostegno all'accesso ed all'esercizio delle attivita' professionali ordinistiche, con particolare attenzione alle donne ed ai giovani.

      Art. 2

      Definizioni 1. Ai fini esclusivi della presente legge, si intendono:

    4. per attivita' professionale, un'attivita' di lavoro finalizzata ad una prestazione intellettuale esercitata da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge;

    5. per professione ordinistica, la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame di stato e all'iscrizione ad un albo o elenco;

    6. per utente di attivita' professionale, il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;

    7. per associazione sindacale datoriale, l'associazione sindacale delle professioni intellettuali ordinistiche che sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro.

      Art. 3

      Commissione regionale delle professioni ordinistiche: competenze e composizione 1. Al fine di favorire il raccordo tra la Regione e le professioni ordinistiche, e' istituita la Commissione regionale delle professioni ordinistiche, di seguito denominata 'Commissione'.

  2. La Commissione formula proposte ed esprime pareri in materia di interesse delle professioni ordinistiche, con particolare riguardo:

    1. agli atti di programmazione e alle proposte di legislazione regionale connesse alla tutela delle attivita' professionali e degli utenti delle medesime;

    2. alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti le professioni;

    3. ai processi di innovazione delle attivita'...

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