LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 20 - Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012.

(Pubblicato nel Supplemento odinario n. 188 del Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 28 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di entrate 1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2012 e' approvato in € 28.774.495.865,90 in termini di competenza ed in € 36.560.352.644,38 in termini di cassa.

  1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 2012, sulla base dello stato di previsione dell'entrata allegato alla presente legge (tabella 'A').

    Art. 2

    Disposizioni in materia di spesa 1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2012 e' approvato in € 28.774.495.865,90 in termini di competenza ed in € 36.560.352.644,38 in termini di cassa.

  2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2012, in conformita' ai dati di competenza e di cassa di cui all'annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella 'B'). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformita' alle norme concernenti il patto di stabilita' interno.

    L'erogazione delle spese comprese nel settore 'partite di giro' e' consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilita' dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

    Art. 3

    Approvazione del bilancio pluriennale 1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo relativo alle annualita' 2012-2014.

    Art. 4

    Approvazione del quadro generale riassuntivo e degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa 1. Ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione) e successive modifiche sono approvati per l'esercizio finanziario 2012:

    1. il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione;

    2. l'elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Regione integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformita' alla denominazione delle UPB T21, T22, T23, T24-, c) l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;

    3. l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 25/2001;

    4. l'elenco n. 4 concernente i fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l'esercizio finanziario 2012;

    5. l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa con copertura a mutuo e/o prestito obbligazionario;

    6. l'elenco n. 5-bis) concernente i capitoli di spesa finanziati con dismissioni patrimoniali per nuovi investimenti;

    7. l'elenco n. 6 concernente i capitoli la cui destinazione e' vincolata.

  3. E' autorizzata la contrazione di mutui e/o prestiti obbligazionari di cui al comma 1, lettera t), finalizzati a nuovi investimenti per un importo pari ad euro 200.000.000,00, nei limiti di quanto stabilito ai sensi dell'art. 8. I mutui sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e per la durata massima di ammortamento di anni trenta.

  4. Per il pagamento delle annualita' di ammortamento dei mutui o prestiti la Regione rilascera' mandato irrevocabile.

  5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1, lettera f), con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalita' previste dalla presente legge.

    Art. 5

    Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata l. Alle determinazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e del loro accertamento da parte della Regione ovvero la determinazione - di accertamento.

  6. Il pagamento relativo ai fondi a destinazione vincolata di cui al comma l e' subordinato all'avvenuto incasso dei fondi stessi, fatti salvi i programmi comunitari e specifiche deroghe stabilite con deliberazione della Giunta regionale in relazione a motivate esigenze di necessita' ed urgenza.

  7. Con riferimento all'utilizzo delle partite vincolate si applica la disciplina prevista all'art. 1, comma 143, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2011) e successive modifiche come confermata dall'art. 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012).

  8. Ai sensi del comma 3, la Direzione regionale bilancio...

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