LEGGE REGIONALE 30 luglio 2012, n. 23 - Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) in attuazione della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 23 parte I del 30 luglio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) 1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n.

22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogata.

  1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

    'c-bis) svolge attivita' di consulenza tecnico-scientifica alla Regione in materia di prestazione energetica in edilizia;

    c-ter) effettua verifiche a campione sulla conformita' dell'attestato di prestazione energetica alle disposizioni regionali vigenti;

    c-quater) collabora con la Regione nell'elaborazione di linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione dei soggetti di cui all'art. 30 e nella definizione delle modalita' necessarie per il riconoscimento degli enti formatori;

    c-quinquies) effettua l'iscrizione nell'elenco di cui all'art.

    30 dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;

    c-sexies) gestisce la banca dati della prestazione energetica degli edifici.'.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 22/2007

  2. Le lettere a), b), c), d), e) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituite dalle seguenti:

    'a) il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, nei casi previsti dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Diciplina dell'attivita' edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;

    1. il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione alimentati da fonte fossile;

    2. il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione da fonte fossile fino a 300 megawatt di potenza, alle condizioni previste dal PEAR e dal piano di tutela e risanamento della qualita' dell'aria;'.

  3. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente:

    '1 bis. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1 sono disciplinate dalla legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.'.

    Art. 3

    Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 22/2007

  4. L'art. 24 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

    'Art. 24. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si intende per:

    1. edificio: una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia e' utilizzata per il condizionamento degli ambienti interni. Sono esclusi dalla definizione di edificio gli immobili la cui destinazione d'uso non comporta il ricorso in modo continuativo ad impianti per il condizionamento degli ambienti interni, ad eccezione delle loro parti eventualmente adibite ad ufficio ed assimilabili, purche' scorporabili agli effetti dell'isolamento termico. La Giunta regionale, con propria deliberazione, indica le tipologie degli immobili esclusi;

    2. involucro di un edificio: insieme degli elementi integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno o non riscaldato;

    3. sistemi tecnici per l'edilizia: impianti tecnologici per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione di un edificio o di una unita' immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni. Non sono considerati impianti tecnologici per il riscaldamento apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali al focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 15 kilowatt;

    4. unita' immobiliare: la parte, il piano o l'appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati autonomamente;

    5. prestazione energetica di un edificio: quantita' di energia necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio o dell'unita' immobiliare, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione;

    6. attestato di prestazione energetica: documento avente i contenuti previsti dal regolamento di cui all'art. 29, in cui figura il valore risultante dal calcolo degli indici della prestazione energetica di un edificio o di singole unita' immobiliari, effettuato seguendo una metodologia adottata in conformita' all'art. 3 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

    7. banca dati della prestazione energetica: l'insieme degli attestati di prestazione energetica riguardanti gli edifici e le singole unita' immobiliari, trasmessi in via informatica alla Regione dai tecnici abilitati;

    8. prescrizioni specifiche: indicazioni di natura tecnica dirette a migliorare la prestazione energetica del sistema edificio-sistema tecnico per l'edilizia o di parti di esso;

    9. fabbricati indipendenti: gli edifici dotati o meno di un sistema di riscaldamento separato, non aventi elementi dell'involucro in comune con altri edifici;

    10. edifici diruti: gli edifici per i quali sia oggettivamente impossibile determinare una qualsivoglia prestazione energetica in quanto sprovvisti di un involucro definito.

  5. Per quanto non previsto al comma 1, si applicano le definizioni individuate dal decreto legislativo n. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 2 della direttiva 2010/31/UE'.

    Art. 4

    Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/2007

  6. L'art. 26 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 26. (Requisiti minimi di prestazione energetica). - 1. La progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione e delle opere di ristrutturazione degli edifici deve avvenire in modo da contenere la necessita' di consumo di energia, in relazione al progresso tecnologico ed in modo efficiente rispetto ai costi da sostenere.

  7. I requisiti minimi di prestazione energetica e le prescrizioni specifiche, previsti dal regolamento di cui all'art. 29, devono essere rispettati nei seguenti casi:

    1. progettazione e realizzazione degli edifici di nuova costruzione;

    2. demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti;

    3. ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro degli edifici;

    4. ampliamento volumetrico superiore al 20 per cento dell'edificio esistente, qualora dall'intervento risulti un aumento di superficie utile superiore ai 15 metri quadrati, prevedendo una applicazione limitatamente al solo ampliamento dell'edificio;

    5. nuova installazione, sostituzione, modifica o miglioramento di sistemi tecnici per l'edilizia;

    6. nuova installazione o sostituzione di elementi di coibentazione termica;

    7. nuova installazione, sostituzione totale o parziale dei componenti verticali degli involucri edilizi;

    8. rifacimento del manto di copertura dell'edificio;

    9. rifacimento dell'intonaco esterno con demolizione dell'esistente fino al vivo della muratura, quando il rifacimento e' esteso almeno a un intero prospetto;

    10. ulteriori casi di ristrutturazione parziale dell'edificio indicati nel regolamento di cui all'art. 29.

  8. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle seguenti categorie edilizie:

    1. edifici di interesse storico-artistico vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implichi un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;

    2. edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attivita' religiose;

    3. fabbricati indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, cosi' come definita dal regolamento di cui all'articolo 29.

  9. Nel fissare i requisiti minimi di prestazione energetica il regolamento di cui all'art. 29 distingue tra gli edifici gia' esistenti e quelli di nuova costruzione, nonche' tra diverse tipologie edilizie.

  10. I requisiti minimi devono tenere conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi, quali una ventilazione inadeguata, nonche' delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio e' destinato e della sua eta'.

  11. I requisiti minimi devono essere efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato e sono riveduti a scadenze regolari non superiori a cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.'.

    Art. 5

    Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale n. 22/2007

  12. L'art. 27 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 27. (Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili).

    - 1. Negli edifici oggetto degli interventi di cui all'art. 26, comma 2, lettere a), b), c), d), deve essere previsto l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricita' e per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze previsti nel regolamento di cui all'art. 29.'.

    Art. 6

    Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 22/2007

  13. L'art. 28 della legge n. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dai seguenti:

    'Art. 28. (Attestazione energetica degli edifici). - 1. Ogni...

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