LEGGE REGIONALE 31 maggio 2012, n. 12 - Disciplina della portualita' di competenza regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 6 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi generali e finalita' 1. La presente legge, ai sensi dell' art. 117, terzo comma, della Costituzione , nonche' in attuazione del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti), e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2009, e in armonia con gli obiettivi strategici della Comunita' europea, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro, in base ai seguenti principi:

  1. separazione tra attivita' di amministrazione, di regolazione e attivita' d'impresa;

  2. trasparenza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione;

  3. liberta' d'impresa e libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi;

  4. tutela dell'efficienza del mercato portuale e dell'utenza, dei servizi generali e delle operazioni portuali;

  5. promozione dei servizi marittimi e portuali e dello sviluppo portuale in generale, in armonia con il sistema delle infrastrutture di trasporto e della logistica;

  6. semplificazione delle procedure e contenimento della tempistica nel rilascio delle autorizzazioni e concessioni.

    1. La Regione esercita l'attivita' di regolazione sui Porti di Monfalcone e di Porto Nogaro nell'ottica primaria di favorire la realizzazione delle infrastrutture e lo svolgimento dei servizi funzionali all'organizzazione di una piattaforma logistica regionale che consideri i porti esistenti nel territorio della Regione, le aree retroportuali e intermodali, anche in relazione ai corridoi di traffico transnazionali promossi dall'Unione europea. La Regione riconosce l'interesse strategico dei Porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, ne sostiene lo sviluppo nel rispetto delle competenze dello Stato mediante opportune forme di cooperazione, anche con proprie risorse, tenuto conto delle caratteristiche e delle necessita' di ciascuno dei porti, nonche' in considerazione del loro ruolo per l'accesso ai corridoi europei.

      Art. 2

      Attribuzioni della Regione 1. Fatte salve le funzioni mantenute in capo allo Stato, in relazione alle esigenze di unitarieta', di cui all'art. 11 del decreto legislativo 111/2004, la Regione esercita le funzioni pianificatorie, programmatorie e amministrative per l'organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro, secondo le modalita' indicate ai commi 2 e 3.

    2. Alla Giunta regionale sono attribuite le scelte di politica portuale da assumere con la partecipazione piu' ampia delle istituzioni e degli enti locali. La Giunta regionale, in particolare:

  7. promuove lo sviluppo del sistema portuale regionale, in un'ottica di cooperazione sinergica tra porti, retroporti, logistica dei trasporti, mediante strumenti di pianificazione territoriale dei porti, di indirizzo per la gestione delle aree di interesse portuale, di programmazione delle infrastrutture e di coordinamento delle risorse finanziarie;

  8. programma gli investimenti con lo scopo di favorire l'integrazione dei sistemi di trasporto e lo sviluppo della piattaforma logistica regionale a sostegno delle attivita' portuali;

  9. favorisce lo sviluppo delle reti di comunicazione di interesse europeo e le loro interrelazioni con le infrastrutture portuali, retroportuali e la piattaforma logistica regionale;

  10. promuove forme di cooperazione tra i porti del nord Adriatico per il potenziamento dell'offerta e la migliore integrazione tra porti e reti infrastrutturali e logistiche;

  11. fornisce, nel rispetto dei principi fondamentali concordati nell'intesa di cui all'art. 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004, atti di indirizzo per la redazione del Piano regolatore portuale e del Piano operativo triennale.

    1. Alla Direzione centrale competente in materia di portualita' regionale spettano le funzioni amministrative non attribuite alla Giunta regionale. Tale Direzione centrale, in particolare:

  12. elabora il Piano regolatore portuale;

  13. predispone il Piano operativo triennale di cui al successivo art. 7;

  14. provvede alla realizzazione di nuove infrastrutture funzionali all'attivita' portuale, nonche' alla relativa manutenzione;

  15. realizza, in sostituzione dello Stato, le opere di grande infrastrutturazione del Porto di Monfalcone, qualora la Regione vi partecipi finanziariamente, in tutto o in parte;

  16. affida la fornitura dei servizi di interesse generale all'utenza indifferenziata;

  17. assicura la navigabilita' dell'ambito portuale provvedendo al mantenimento dei fondali;

  18. autorizza lo svolgimento delle attivita' commerciali e industriali, delle operazioni e dei servizi portuali, nonche' la temporanea sosta di merci e materiali;

  19. rilascia le concessioni per l'utilizzo dei beni demaniali nell'ambito portuale.

    1. Nelle materie di propria competenza all'Amministrazione regionale sono attribuiti poteri di vigilanza, regolamentazione e ordinanza.

    Art. 3

    Attribuzioni del Comune 1. Per le finalita' della presente legge il Comune:

  20. partecipa alle scelte di politica portuale di cui all'art.

    2, comma 1, mediante proposte e pareri da sottoporre alla Giunta regionale;

  21. esprime l'intesa sul progetto del Piano regolatore portuale e relative varianti, come previsto all'art. 6;

  22. interviene ai lavori del Comitato consultivo di cui all'art.

    1. Art. 4

    Intesa con lo Stato 1. Ai fini della formulazione dell'intesa prevista dall' art. 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004 per la pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi nel Porto di rilevanza nazionale di Monfalcone, la Regione assicura, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto dei seguenti indirizzi:

  23. partecipazione dell'Autorita' marittima e degli organi tecnici dello Stato al processo di formazione del Piano regolatore portuale;

  24. condivisione del programma di realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione, come definite all' art. 5, comma 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), e successive modificazioni;

  25. partecipazione finanziaria regionale o assunzione integrale degli oneri finanziari per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione, in caso di indisponibilita' di risorse dello Stato.

    Art. 5

    Ambito portuale 1. L'ambito portualee' delimitato dal Piano regolatore portuale, che individua la destinazione funzionale delle aree e definisce l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica, alle infrastrutture stradali, ferroviarie e della logistica.

    1. Sono considerati ambito portuale gli specchi acquei, anche esterni alle difese foranee, interessati dal traffico portuale e...

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