LEGGE REGIONALE 19 novembre 2010, n. 16 - Disposizioni relative al patto di stabilita' territoriale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna - Parte I e II - n. 35 del 27 novembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina il patto di stabilita' degli enti locali ai sensi dell'art. 77-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli enti locali soggetti al patto di stabilita' ai sensi della normativa vigente.

  2. Le province ed i comuni commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sono soggetti alle disposizioni previste dalla presente legge a decorrere dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

  3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

    Art. 2

    Definizione dell'obiettivo aggregato 1. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.

    77-ter, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, provvede ad adattare per gli enti locali le regole ed i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilita' interno, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.

  4. Il patto territoriale definisce l'obiettivo aggregato dei comuni e delle province quale risultante dalla somma degli obiettivi dei singoli enti comunicati alla Regione dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

  5. L'obiettivo aggregato e' approvato annualmente con deliberazione della giunta regionale, previo parere della commissione permanente del consiglio regionale competente in materia di finanze, ed e' comunicato dalla Regione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in applicazione dell'art. 77-ter, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133...

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