LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2011, n. 42 - Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 73 del 7 dicembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

F i n a l i t a' 1. Il parco naturale regionale del Sirente-Velino assicura la protezione delle risorse naturali, culturali, storiche, archeologiche ed ambientali in genere, nonche' la difesa e la ricostituzione degli ecosistemi naturali, l'educazione e la sensibilizzazione alla problematica ambientale, la promozione e lo sviluppo delle economie locali nel rispetto delle tradizioni delle popolazioni residenti e degli equilibri naturali.

  1. Nel territorio del parco naturale regionale Sirente-Velino puo' essere promossa la valorizzazione e la sperimentazione di attivita' produttive compatibili.

  2. La Regione, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e la comunita' del parco possono promuovere i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

    Art. 2

    C o n f i n i 1. I confini del parco sono individuati come da cartografia allegata alla presente legge, in scala 1:100.000, per una superficie pari a 54.361,22 ettari.

  3. Presso l'ufficio della direzione regionale competente in materia di parchi e riserve naturali e' depositata la cartografia in scala 1:25.000, approvata con deliberazione di G. R. n. 246/C dell'11 aprile 2011.

  4. Fanno territorialmente parte del parco i seguenti comuni, tutti ricompresi nella Provincia di L'Aquila: Acciano, Aielli, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Celano, Cerchio, Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Molina Aterno, Ocre, Ovindoli, Pescina, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio dei Vestini, Secinaro, Tione degli Abruzzi.

    Art. 3

    Ente parco 1. E' istituito l'Ente parco naturale regionale del Sirente-Velino, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38.

  5. Sono organi dell'Ente parco:

    1. il presidente;

    2. il consiglio direttivo;

    3. la giunta esecutiva;

    4. il collegio dei revisori dei conti;

    5. la comunita' del parco.

  6. Il presidente e' eletto in seno al consiglio direttivo fra membri nominati dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 3 dello statuto regionale. Prima dell'approvazione dello statuto le funzioni di presidente vengono esercitate dal consigliere anziano.

    Qualora il presidente non venga eletto entro 180 giorni dall'insediamento del consiglio direttivo, la giunta regionale nomina un presidente pro-tempore.

  7. Il presidente non puo' esercitare attivita' che non consentano la presenza costante nella gestione dell'ente. L'ufficio di presidenza, in parziale deroga al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 38 del 1996, e' incompatibile con quello di deputato al Parlamento europeo o nazionale, consigliere regionale, consigliere provinciale, nonche' con quello di sindaco o assessore comunale, presidente o assessore provinciale, presidente o assessore di Comunita' montana. Lo statuto puo' regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.

  8. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto fra i membri eletti dalla comunita' del parco e una giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il presidente, secondo le modalita' e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.

  9. Il consiglio direttivo e' composto:

    1. da sei membri nominati dalla comunita' del parco, con voto limitato a 3 nominativi, in rappresentanza degli enti locali ricompresi nel parco stesso. In luogo dei rappresentanti di nomina politica gli enti locali possono designare esperti scelti all'esterno degli organi rappresentativi della comunita';

    2. da cinque membri nominati dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 3 dello statuto regionale secondo le seguenti modalita':

    1) due su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate secondo le modalita' previste alla lettera c), comma 4, dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1996;

    2) uno su designazione del dipartimento di scienze ambientali dell'Universita' di L'Aquila;

    3) due su proposta del consiglio regionale scelti tra esperti in campo ambientale, in discipline giuridico-economiche, in amministrazione di enti pubblici, o fra rappresentanti di associazioni di categoria in campo agro silvo pastorale secondo criteri di rotazione.

    I membri devono produrre curricula attestanti le proprie competenze.

  10. Qualora siano designati membri dalla comunita' del parco, sindaci di un comune oppure presidenti di una Comunita' montana, della provincia o della Regione presenti nella comunita' del parco, la cessazione dalla predetta carica, a qualsiasi titolo, comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.

  11. Al presidente del parco, al consiglio direttivo e alla giunta esecutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo).

    La carica di presidente e' rinnovabile una sola volta.

  12. Il consiglio direttivo e' insediato dal componente della giunta regionale preposto al settore ai sensi dell'art. 11, comma 8, della legge regionale 21 giugno 1996 n. 38. Previa convocazione del consigliere anziano entro 15 giorni dall'insediamento. Salvo quanto previsto nell'art. 8, il consiglio direttivo ha la durata di cinque anni. Il consiglio resta in carica in regime di prorogatio fino alla ricostituzione del nuovo consiglio direttivo.

  13. La mancata designazione o nomina non crea impedimento alla formazione del consiglio direttivo o della comunita' del parco. In questi casi, decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta fatta dalla Regione, nel rispetto delle specifiche professionalita', la giunta regionale provvede alle nomine sostitutive.

  14. Ai componenti del consiglio direttivo, al presidente e al vice presidente spettano i compensi pari al 60% di quelli attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei Parchi Nazionali, salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge n. 78/2010.

  15. Il consiglio direttivo e la comunita' del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni, il piano del parco e il piano pluriennale economico e sociale.

    Inoltre, il consiglio direttivo:

    1. delibera su questioni generali, bilanci, piano del parco e regolamenti;

    2. esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale;

    3. fornisce alla comunita' del parco gli strumenti tecnici finanziari per il perseguimento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge;

    4. delibera sullo statuto dell'ente, sentito il parere della comunita' del parco;

    5. individua il perimetro provvisorio del parco, nelle more dell'approvazione del piano del parco;

  16. La giunta esecutiva e' cosi' composta:

    1. il presidente dell'Ente parco che la presiede;

    2. il vice presidente dell'Ente parco che ne fa parte di diritto;

    3. tre membri eletti a maggioranza fra i membri del consiglio direttivo dell'ente a votazione segreta a maggioranza dei votanti e con voto limitato a un componente.

      Secondo quanto previsto dalla presente legge la giunta esecutiva decade con il decadere del consiglio regionale e i suoi membri possono essere rinominati per una sola volta. I poteri della giunta esecutiva sono prorogati per un periodo indicato dalla normativa vigente.

      La giunta esecutiva:

    4. compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267/2000 nelle funzioni di competenza della giunta esecutiva, che non siano riservati dalla legge al consiglio direttivo e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del presidente del parco;

    5. adotta tutti gli atti che non rientrino nelle competenze esclusive del consiglio direttivo e del presidente del parco;

    6. adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio direttivo;

    7. esercita le funzioni delegate dal consiglio direttivo;

    8. promuove le azioni ed i provvedimenti piu' opportuni e necessari per la tutela degli interessi del parco. In particolare decide di intervenire, qualora lo ritenga necessario o opportuno, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrita' del patrimonio naturale del parco ed ha facolta' di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di eventuali provvedimenti lesivi degli interessi tutelati dall'ente parco;

    9. ratifica gli atti urgenti adottati dal presidente.

  17. Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'ente parco, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicita' della gestione.

  18. Il collegio dei revisori invia al presidente della giunta regionale una relazione semestrale sull'attivita' amministrativa dell'Ente parco e sullo svolgimento dell'azione di controllo.

  19. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarita' nella gestione dell'Ente parco, ne riferiscono immediatamente al consiglio direttivo ed alla giunta regionale.

  20. I...

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