LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 23 - Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte prima n. 193 del 23 dicembre 2011) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Con la presente legge la Regione detta le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in Emilia-Romagna, fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla pianificazione di settore.

  1. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:

    1. riconoscimento dell'acqua come bene naturale e diritto umano universale, essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. La disponibilita' e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile devono essere garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona;

    2. tutela pubblica del patrimonio idrico e dell'ambiente naturale;

    3. tutela della qualita' della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale;

    4. salvaguardia delle aspettative delle generazioni future;

    5. pubblicita', indisponibilita' e inalienabilita' di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo.

  2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 2, la Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di risorse idriche dalla presente legge, perseguono i seguenti obiettivi:

    1. mantenimento e riproducibilita' della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;

    2. salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equita', solidarieta', razionalita' e sostenibilita', anche al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini;

    3. riduzione degli sprechi, degli usi impropri e della dispersione nelle reti distributive;

    4. promozione delle forme di informazione e partecipazione dei cittadini agli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio.

  3. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di gestione dei rifiuti dalla presente legge, si attengono ai principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi, la Regione e gli Enti locali perseguono, nell'ambito di politiche di gestione integrata, l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo. A tal fine realizzano politiche tese a minimizzare la quantita' di rifiuti da smaltire nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti prevista all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE) e del Sesto Programma di azione per l'ambiente dell'Unione europea.

    Art. 2

    Disposizioni generali 1. Con la presente legge la Regione da' attuazione alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), articolo 2, comma 186-bis.

  4. La presente legge, al fine di rafforzare il ruolo pubblico nel governo dei servizi, e' emanata in conformita' all'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, in particolare alle disposizioni di cui alle parti terza, sezione terza, e quarta, titolo primo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e nel rispetto del principio di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, del principio di leale collaborazione, nonche' in coerenza con i principi generali dell'ordinamento regionale. Con riferimento al servizio idrico integrato, i modelli di affidamento sono quelli previsti dall'ordinamento europeo.

    Art. 3

    Ambito territoriale ottimale 1. Sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale in conformita' agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

  5. La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, puo' includere nell'ambito territoriale ottimale Comuni limitrofi di altre Regioni o consentire a Comuni dell'Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di altre Regioni. Le richieste possono essere accolte, previa intesa con la Regione contermine, nel rispetto dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione. Le intese vigenti all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora non venga esplicitata una diversa manifestazione di volonta' da parte della Regione contermine.

    Art. 4

    Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e gia' esercitate dalle Autorita' d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, e' costituita un'Agenzia denominata 'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti' (di seguito denominata 'Agenzia') cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione.

    L'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale ed ha sede legale a Bologna.

  6. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.

  7. L'Agenzia informa la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e ha una contabilita' di carattere finanziario. Le deliberazioni dell'Agenzia sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessita' di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali. L'Agenzia, in relazione alle funzioni ad essa assegnate, ha potesta' regolamentare, che esercita secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

    267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dallo statuto.

  8. Al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, l'Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni del primo livello sono esercitate con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale. Le funzioni del secondo livello sono esercitate, in sede di prima applicazione della presente legge, con riferimento al territorio provinciale.

  9. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attivita' l'Agenzia e' dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali, alle dipendenze del direttore. Puo' inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione definisce le modalita' e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'Agenzia.

  10. Nel processo di definizione ed approvazione del piano d'ambito di cui all'articolo 13, l'Agenzia rispetta la pianificazione territoriale sovraordinata. Assicura inoltre la consultazione delle organizzazioni economiche, ambientali,sociali e sindacali del territorio.

  11. I costi di funzionamento dell'Agenzia sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa dello Stato.

    Art. 5

    Organi dell'Agenzia 1. Sono organi dell'Agenzia:

    1. il Presidente;

    2. il Consiglio d'ambito;

    3. i Consigli locali;

    4. il Collegio dei revisori.

  12. Le modalita' di nomina e revoca degli organi dell'Agenzia sono stabilite dallo statuto.

    Art. 6

    Presidente 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed e' nominato in seno al Consiglio d'ambito nella seduta di insediamento.

  13. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'ambito e cura i rapporti con i coordinatori dei Consigli locali.

  14. Il Presidente puo' delegare la gestione dei rapporti con i Consigli locali ad un componente del Consiglio d'ambito.

    Art. 7

    Consiglio d'ambito 1. Il Consiglio d'ambito svolge le funzioni di primo livello, e' nominato dal Consiglio locale ed e' costituito da Sindaci, Presidenti della Provincia o Amministratori da loro delegati in via permanente.

    Il Consiglio e' rinnovato ogni cinque anni.

  15. Qualora un Sindaco o Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di vigenza del Consiglio d'ambito, si procede a nuova nomina da parte del Consiglio locale cui apparteneva il titolare della carica. Detta disposizione trova applicazione anche con riferimento agli amministratori delegati ai sensi del comma 1.

  16. Le deliberazioni del Consiglio d'ambito sono validamente assunte a maggioranza dei votanti e ogni componente ha a disposizione un voto.

  17. Al Consiglio d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'Agenzia e che non rientri nelle attribuzioni della dirigenza nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). In particolare il Consiglio d'ambito approva lo statuto dell'Agenzia, il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Consiglio d'ambito delibera l'assunzione del direttore, ai sensi dell'articolo 11.

  18. Il Consiglio d'ambito provvede sia per il servizio idrico integrato sia per quello di gestione dei rifiuti:

    1. all'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;

    2. alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio;

    3. ...

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