LEGGE REGIONALE 4 agosto 2011, n. 16 - Norme in materia di organizzazione e personale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 24 del 13 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Direzione generale per la comunicazione 1. E' istituita presso la Presidenza della Regione la Direzione generale per la comunicazione.

  1. E' di competenza della Direzione:

    1. il coordinamento e la gestione delle attivita' degli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione;

    2. l'attivita' di indirizzo degli uffici relazioni con il pubblico di enti e organismi regionali;

    3. l'attivita' di divulgazione informativa sulla normativa per la tutela del diritto d'accesso e sulla privacy;

    4. la predisposizione del piano annuale di comunicazione istituzionale;

    5. l'attivita' di indirizzo, coordinamento e gestione delle attivita' di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione regionale;

    6. il supporto all'ufficio stampa della Presidenza;

    7. il coordinamento e il supporto alle strutture dell'Amministrazione per il corretto utilizzo dell'immagine coordinata della Regione;

    8. l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle attivita' di gestione degli archivi correnti e di deposito della Regione.

  2. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 30.480 per l'anno 2011 e in euro 71.344 per ciascuno degli anni successivi.

    Art. 2

    Ufficio ENPI (Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2007) 1. Al comma 17 dell'art. 6 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

    1. dopo le parole 'ufficio di livello dirigenziale' e' aggiunta la parola 'generale';

    2. alla fine e' aggiunto il seguente periodo: 'All'ufficio e' preposto un direttore equiparato, agli effetti giuridici ed economici, al direttore generale dell'Amministrazione regionale.'.

    Art. 3

    Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2007

  3. Nel comma 8 dell'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2007, modificato dall'art. 3, comma 22, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e' aggiunto in fine il seguente periodo: 'L'inquadramento e' disposto secondo la disciplina dell'art.

    2112 del Codice civile.'.

    Art. 4

    Norme varie 1. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, nell'Amministrazione regionale, nelle agenzie e negli enti pubblici della Regione si applicano le disposizioni degli articoli 70 e 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modificazioni; la decurtazione retributiva di cui all'art. 71, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, e' costituita da trattenute, per ogni giorno di assenza, sull'importo della retribuzione da liquidare al dipendente a titolo di rendimento o risultato o altro trattamento accessorio assimilabile; nell'ipotesi di indennita' corrisposta in via continuativa in sostituzione del rendimento e di voci retributive accessorie e' operata, sull'indennita' rapportata a giorno, una trattenuta del 20 per cento.

  4. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualita' del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), e' sostituito dal seguente:

    '3. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti. Il personale dell'Agenzia e' inserito nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale.'.

  5. Il personale a cui e' stata applicata la disposizione dell'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 3 del 2008, puo' chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), con decorrenza dalla data di assunzione, alle medesime condizioni previste per il personale di cui all'art. 2, comma 1, punto 1), terzo periodo della stessa legge regionale n. 15 del 1965.

  6. L'Ente acque Sardegna (ENAS) e' autorizzato a stanziare, nel bilancio di previsione 2011, la somma corrispondente alla quota storica del fondo unificato, di cui all'art. 102 del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) 15 maggio 2001, destinata alla retribuzione di rendimento del personale dipendente dell'EAF per gli anni 2004 e 2005.

  7. Dopo il comma 4 dell'art. 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e' aggiunto il seguente:

    '4-bis. Fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, l'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali, in assenza di figure dirigenziali, possono attribuire le funzioni di cui al comma 4 a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. L'esercizio di tali funzioni non costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale.'.

  8. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e le funzioni possono essere attribuite solo per le posizioni gia' istituite alla medesima data.

  9. Il comma 11 dell'art. 20 della legge regionale n. 4 del 2006 e' abrogato.

  10. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), le parole 'una sola volta' sono soppresse.

  11. Il punto 3) della lettera d) del comma secondo dell'art. 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna), e' sostituito dal seguente:

    '3) una quota variabile destinata alla copertura dei costi dei dipendenti di ciascun gruppo; tale quota non puo' superare il limite annuo di 60.000 euro moltiplicato per il numero dei dipendenti assegnati a ciascun gruppo dalla tabella A della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari). Gli eventuali costi, relativi al personale, eccedenti tale limite sono a carico del gruppo;'.

  12. Dopo il comma 11 dell'art. 34 (Personale e uffici dei consorzi) della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), e' aggiunto il seguente: '11-bis. I consorzi di bonifica prevedono inoltre l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attivita' lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008, data di trasferimento delle opere all'ENAS in applicazione della legge regionale n. 19 del 2006.

    L'assunzione e' subordinata alla stipula di apposita convenzione con l'ENAS per l'utilizzo di tale personale in attivita' di esercizio e manutenzione delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale, con la previsione del rimborso a favore del consorzio dei costi sostenuti per tale personale. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse proprie dell'ente.'.

  13. Il progetto SIADARS per la realizzazione di un primo nucleo...

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