LEGGE REGIONALE 17 maggio 2011, n. 4 - Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e Bolzano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 22 del 31 maggio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, concernente 'Norme urgenti in materia di personale' 1. All'art. 1 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1 dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:

    'f-bis) ogni altro aspetto relativo all'organizzazione e al rapporto di lavoro non definito ai sensi del comma 1-bis.';

  2. dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

    '1-bis. La contrattazione collettiva regola la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonche' le materie relative alle relazioni sindacali.

    1-ter. Al fine di promuovere il miglioramento dei servizi e dell'organizzazione, con atti amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, sono previste, previa informazione alle organizzazioni sindacali, procedure per la misurazione e valutazione dei risultati delle strutture, e forme di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza.

    1-quater. Con atti amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, vengono disciplinate, previa informazione alle organizzazioni sindacali, le modalita' e le procedure per il riconoscimento e la valorizzazione del merito del personale, sulla base della valutazione conseguita e stabilite percentuali minime di risorse da destinare alla produttivita', evitando la corresponsione indifferenziata di indennita' a tutto il personale.

    1-quinquies. Nel rispetto delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti l'organizzazione dei rapporti di lavoro, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva l'informazione alle organizzazioni sindacali ove prevista dai contratti collettivi.'.

    Art. 2

    Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, concernente 'Norme urgenti in materia di personale' 1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, e' aggiunto il seguente:

    'Art. 1-bis (Indirizzo politico-amministrativo della Giunta regionale). - 1. La Giunta regionale definisce l'indirizzo politico-amministrativo e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

    1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno, dopo l'approvazione della legge di bilancio o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio:

  3. definisce gli obiettivi da perseguire ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

  4. assegna a ciascuna struttura organizzativa una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie e in relazione agli obiettivi ed ai programmi da attuare.'.

    Art. 3

    Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, concernente 'Norme urgenti in materia di personale' 1. All'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

  5. il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    '1. La contrattazione collettiva si svolge sulle materie di cui al comma 1-bis dell'art. 1 nel rispetto dei principi fissati dalle leggi regionali, in particolare dai commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5.';

  6. dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

    '1-bis. I contratti collettivi hanno durata triennale sia per la parte giuridica che per la parte economica.

    1-ter. Il sistema della contrattazione collettiva e' strutturato sui seguenti livelli:

  7. contratto collettivo che e' riferito al comparto;

  8. contratto decentrato, come definito dal contratto collettivo, che e' riferito al singolo ente.';

  9. alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole:

    'nonche' all'art. 4 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22.';

  10. dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

    '6-bis. In caso di accertamento di maggiori oneri le parti firmatarie si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto ovvero la compensazione dei maggiori oneri sulle tornate contrattuali successive.'.

    Art. 4

    Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, concernente 'Norme urgenti in materia di personale' 1. All'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

  11. alla fine del comma 5 sono aggiunte le parole: 'nonche' la percentuale di posti riservati all'ingresso dall'esterno, che non puo' essere inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalita' che si sviluppano su piu' livelli giuridico-economici per progressione verticale.';

  12. dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

    '5-bis. Il regolamento di cui al comma 5 puo' prevedere, limitatamente alle posizioni economico-professionali per le quali e' richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, che la selezione pubblica di cui al comma 1, lettera c) sia effettuata sulla base di apposite graduatorie permanenti, aggiornate periodicamente e formate tenendo conto della valutazione di titoli culturali, professionali, compresa la situazione familiare oppure sulla base delle graduatorie delle procedure selettive per esami, per titoli o per titoli ed esami finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato.

    5-ter. Al fine di fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, non piu' del 50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel triennio precedente potra' essere assegnato mediante concorsi interni, ai quali e' ammesso il personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento riguardante le modalita' di accesso e dal contratto collettivo. L'anzianita' richiesta e' ridotta di due anni nei confronti del personale pervenuto alla posizione economico-professionale di appartenenza con concorso pubblico. La valutazione positiva conseguita dal dipendente nel triennio precedente costituisce un titolo rilevante nei...

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