LEGGE REGIONALE 31 luglio 2012, n. 23 - Disciplina delle attivita' di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 37/I-II del 4 settembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge, nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), disciplina le attivita' dirette a garantire la tutela dell'incolumita' delle persone e dei beni sul territorio regionale, interamente classificato a bassa sismicita', attraverso la salvaguardia della stabilita' e della sicurezza delle opere e delle costruzioni, nonche' le modalita' e i criteri per l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza.

  1. I Comuni, in forma singola o associata, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, concorrono al conseguimento delle finalita' di cui al comma 1.

    Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle nuove costruzioni relative ad edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilita'; per le costruzioni esistenti, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli interventi di adeguamento o di miglioramento, secondo quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, definite ai sensi dell'art. 83, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

  2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi', alle varianti sostanziali ai progetti relativi agli interventi di cui al comma 1.

  3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e).

    Art. 3 (Funzioni della Regione) 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 la Regione:

    1. svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti dei Comuni, in forma singola o associata, nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarieta' e uniformita' di trattamento nel territorio regionale;

    2. promuove la diffusione della conoscenza delle problematiche sul rischio sismico a favore della collettivita', nonche' la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

    3. assicura un'adeguata consulenza ai Comuni, in forma singola o associata, e forme di collaborazione con gli ordini e i collegi professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica;

    4. promuove lo sviluppo di un sistema informativo integrato che costituisca il supporto tecnologico alla gestione dei procedimenti in materia sismica.

  4. La Regione puo', altresi', promuovere, programmare e svolgere studi, analisi e ricerche sul rischio sismico, anche attraverso apposite convenzioni con le universita', il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e altri centri specializzati, e partecipare a progetti comunitari e nazionali in materia.

  5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali:

    1. definisce la classificazione delle zone sismiche del territorio regionale:

    2. stabilisce le modalita' di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, cosi' come definite dalla normativa vigente;

    3. individua, ai fini di cui all'art. 9, gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalita', durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' gli edifici e le opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

    4. stabilisce le modalita' di effettuazione del controllo a campione dei progetti previsto dall'art. 8 e le modalita' di presentazione e di trasmissione dei progetti;

    5. definisce gli indirizzi per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumita', in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

    6. definisce i criteri generali per individuare i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono, ai...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT