LEGGE REGIONALE 31 luglio 2012, n. 23 - Disciplina delle attivita' di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 37/I-II del 4 settembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge, nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), disciplina le attivita' dirette a garantire la tutela dell'incolumita' delle persone e dei beni sul territorio regionale, interamente classificato a bassa sismicita', attraverso la salvaguardia della stabilita' e della sicurezza delle opere e delle costruzioni, nonche' le modalita' e i criteri per l'esercizio delle relative funzioni di vigilanza.
-
I Comuni, in forma singola o associata, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, concorrono al conseguimento delle finalita' di cui al comma 1.
Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle nuove costruzioni relative ad edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilita'; per le costruzioni esistenti, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli interventi di adeguamento o di miglioramento, secondo quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, definite ai sensi dell'art. 83, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
-
Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi', alle varianti sostanziali ai progetti relativi agli interventi di cui al comma 1.
-
Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e).
Art. 3 (Funzioni della Regione) 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 la Regione:
-
svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti dei Comuni, in forma singola o associata, nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarieta' e uniformita' di trattamento nel territorio regionale;
-
promuove la diffusione della conoscenza delle problematiche sul rischio sismico a favore della collettivita', nonche' la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
-
assicura un'adeguata consulenza ai Comuni, in forma singola o associata, e forme di collaborazione con gli ordini e i collegi professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica;
-
promuove lo sviluppo di un sistema informativo integrato che costituisca il supporto tecnologico alla gestione dei procedimenti in materia sismica.
-
-
La Regione puo', altresi', promuovere, programmare e svolgere studi, analisi e ricerche sul rischio sismico, anche attraverso apposite convenzioni con le universita', il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e altri centri specializzati, e partecipare a progetti comunitari e nazionali in materia.
-
Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali:
-
definisce la classificazione delle zone sismiche del territorio regionale:
-
stabilisce le modalita' di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, cosi' come definite dalla normativa vigente;
-
individua, ai fini di cui all'art. 9, gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalita', durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' gli edifici e le opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
-
stabilisce le modalita' di effettuazione del controllo a campione dei progetti previsto dall'art. 8 e le modalita' di presentazione e di trasmissione dei progetti;
-
definisce gli indirizzi per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumita', in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;
-
definisce i criteri generali per individuare i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono, ai...
-
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA