LEGGE REGIONALE 12 maggio 2010, n. 17 - Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 «Nuove norme in materia di commercio» e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 19 maggio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 1, comma 3 della legge regionale n. 11/2008

1. La lettera m) del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) e' sostituita dalla seguente: 'm) per esercizi polifunzionali i punti vendita che comprendono il commercio al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare, unitamente ad almeno tre diverse attivita' commerciali, economiche, amministrative o di servizi complementari autorizzati secondo quanto stabilito nel comma 34;'.

2. La lettera q) del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale16 luglio 2008, n. 11 e' sostituita dalla seguente: 'q) per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera o)'.

Art. 2

Modifiche all'art. 1, comma 13 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 13 dell'art. 1 della legge regionale16 luglio 2008, n. 11 e' sostituito dal seguente:

'13. (Ambiti di applicazione per tipologia). - Le disposizioni di cui ai commi da 11 a 57 si applicano per le nuove aperture, l'ampliamento ed il trasferimento di insediamenti commerciali di cui al comma 3, lettere d) ed e), per le nuove aperture, l'ampliamento e i trasferimenti di insediamenti commerciali di cui al comma 3, lettera f), nonche' per la definizione di procedure di individuazione delle aree e delle zone dei territori comunali entro i quali sono soggetti a particolari vincoli o condizioni anche gli insediamenti di cui alla lettera d) del medesimo comma.'.

Art. 3

Modifiche all'art. 1, comma 24 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 24 dell'art. 1 della legge regionale16 luglio 2008, n. 11 e' sostituito dal seguente:

'24. (Commercio al dettaglio nelle grandi superfici di vendita).

- L'apertura, il trasferimento di sede e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande superficie di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio secondo le procedure di cui ai successivi commi. Per la grande superficie di vendita gli ampliamenti degli esercizi esistenti possono essere autorizzati, per una sola volta, soltanto mediante accorpamento di altri esercizi come previsto ai commi da 52 a 56. L'ampliamento non puo' essere superiore al trenta per cento della superficie gia' esistente e nell'accorpamento non si applicano i parametri di cui al penultimo ed al terzultimo periodo del comma 52. E' consentito l'ampliamento, fino al trenta per cento della superficie di vendita autorizzata, senza accorpamento di altri esercizi, per le grandi superfici le cui autorizzazioni siano state rilasciate a seguito di processi di associazionismo tra esercenti il commercio, per l'apertura in comune di un unico punto vendita.'.

Art. 4

Modifiche all'art. 1, comma 35 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 35 dell'art. 1 della legge regionale16 luglio 2008, n. 11 e' sostituito dal seguente:

'35. (Vendita all'ingrosso). - Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, puo' essere esercitato, previa verifica, a cura dei competenti Uffici camerali, dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente'.

Art. 5

Modifiche all'art. 1, comma 44 della legge regionale n. 11/2008

1. Il comma 44 dell'art. 1 della legge regionale16 luglio 2008, n. 11 e' sostituito dal seguente:

'44. (Vendita di farmaci). Gli esercizi commerciali di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) e m) possono effettuare attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione come previsto all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n.

248. La superficie minima destinata alle attivita' di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248 deve essere:

  1. non inferiore a mq 40 per gli esercizi di cui al comma 3, lettera d);

  2. non inferiore a mq 80 per gli esercizi di cui al comma 3, lettera e);

  3. non inferiore a mq 120 per gli esercizi di cui al comma 3, lettere f) e g).

    Sono fatte salve tutte le attivita' avviate in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.'.

    Art. 6

    Modifiche all'art. 1, comma 55 della legge regionale n. 11/2008

    1. Il comma 55 dell'art. 1 della legge regionale16 luglio 2008, n. 11, e' sostituito dal seguente:

    '55. (Condizioni per l'accorpamento degli esercizi costituenti una nuova grande superficie di vendita). - L'accorpamento deve essere sottoposto all'esame della conferenza di servizi di cui ai commi da 24 a 28 nel caso in cui si vada a realizzare o a trasferire una grande superficie di vendita di cui al comma 3 lettera f). In tal caso alla conferenza di servizi partecipano anche i comuni da cui provengono le autorizzazioni che si accorpano. Nell'accorpamento, l'esercizio risultante puo' ubicarsi in uno qualsiasi dei comuni dell'area da cui provengono gli esercizi componenti l'accorpamento, prescindendo dalla dimensione demografica ma comunque nel rispetto delle condizioni di insediabilita' urbanistica e nelle zone di cui al comma 46. Nell'accorpamento possono concorrere soltanto esercizi attivi da almeno tre anni e funzionanti alla data di presentazione della domanda di accorpamento. In caso di cessione dell'attivita' commerciale e della relativa autorizzazione amministrativa da utilizzare ai fini dell'accorpamento, l'imprenditore cedente ed i suoi familiari fino al 2° grado di parentela devono impegnarsi, sotto la propria responsabilita', contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, a non attivare per almeno tre anni un nuovo esercizio commerciale, della stessa tipologia merceologica, pena la revoca di tutti i titoli autorizzatori posseduti, prevista al comma 139 lettera e). Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione ceduta sia una societa', tale dichiarazione di impegno deve essere resa dal legale rappresentante, sia in proprio sia per l'ente rappresentato, dal socio illimitatamente responsabile e dai loro familiari fino al 2° grado di parentela. Tale limitazione non si applica ai titolari di esercizi ubicati nei centri interessati da fenomeni di marginalita' economica e da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi di cui al comma 16 lettera c).'.

    Art. 7

    Modifiche all'art. 1, comma 61 della legge regionale n. 11/2008

    1. Il comma 61 dell'art. 1 della legge regionale16 luglio 2008, n. 11, e' sostituito dal seguente:

    '61. (Procedure per l'esame delle domande per nuove aperture di grandi superfici di vendita). - Contestualmente all'indizione della conferenza di servizi il comune trasmette alla provincia ed alla giunta regionale, direzione attivita' produttive, servizio sviluppo del commercio tutta la documentazione prodotta dal richiedente unitamente alla dichiarazione dello stesso comune attestante il recepimento delle disposizioni regionali di cui alla legge regionale n. 11/2008, il rispetto e la conformita' alle norme urbanistiche e l'avvenuta acquisizione delle autorizzazioni in materia di beni ambientali, valutazione d'impatto ambientale e di valutazione di incidenza se dovuti, in base alla normativa vigente in materia, nonche' ai parametri di insediabilita' e di localizzabilita' e alla dichiarazione che il comune, nella fase di istruttoria, ha verificato in senso positivo o negativo:

  4. la compatibilita' del tipo di insediamento con la destinazione dell'area e della destinazione d'uso dei manufatti per attivita' commerciale al dettaglio che deve essere riscontrata sulla base delle norme del proprio strumento urbanistico aggiornato in base alla presente legge;

  5. le dotazioni pertinenziali secondo le previsioni di cui al comma 38 lettere d) ed e);

  6. gli accessi veicolari per i...

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