LEGGE REGIONALE 14 novembre 2011, n. 27 - Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 29 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e oggetto 1. La Regione, con la presente legge, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), disciplina la realizzazione e il finanziamento di opere pubbliche per lo sviluppo della citta' di Aosta, capitale dell'autonomia regionale, nonche' il finanziamento delle attivita' volte allo sviluppo economico, sociale e turistico del capoluogo regionale.

Art. 2

Interventi per il finanziamento di opere 1. La Regione, considerato l'interesse dell'intera collettivita' valdostana alla realizzazione degli interventi diretti a qualificare servizi e infrastrutture urbani della citta' di Aosta, assicura il finanziamento delle opere di cui all'art. 1, da attuarsi nel periodo 2012/2021, volte in particolare:

  1. alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico e artistico;

  2. al miglioramento della qualita' ambientale e al recupero di aree degradate;

  3. all'adeguamento della dotazione di impianti turistico-sportivi, culturali e per il tempo libero;

  4. al miglioramento della dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilita' urbana, anche attraverso la definizione di un sistema di raccordi stradali, di trasporti e di parcheggi.

    1. La Regione concede al Comune di Aosta, considerato il ruolo prioritario e strategico del capoluogo regionale e delle esigenze finanziarie ad esso correlate, finanziamenti volti ad assicurare la gestione delle opere di cui al comma 1 e il funzionamento dei servizi a vantaggio dell'intera collettivita' valdostana, con particolare riguardo a quelli turistico-sportivi. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalita' per il trasferimento dei finanziamenti necessari al sostegno delle attivita' di gestione e dei servizi di cui al presente comma.

      Art. 3

      Realizzazione delle opere 1. Le opere di cui all'art. 1 sono definite nell'ambito di un piano di interventi, contenente la sintetica descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali delle opere e l'indicazione delle relative priorita'. Il piano e' approvato con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Comune di Aosta.

    2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce inoltre i criteri e le modalita' per la...

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