LEGGE REGIONALE 9 marzo 2012, n. 3 - Norme urgenti in materia di autonomie locali.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 11 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 14 marzo 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali.

  1. Nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformita' all'art. 4, primo comma, numero 1-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), al fine di valorizzare gli strumenti di autonomia normativa e le forme di rappresentanza delle comunita' locali, perseguendo il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' nelle more della attuazione della riforma dell'ente provincia nell'ambito dell'ordinamento costituzionale, si applica la legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi di governo e sulle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle Citta' metropolitane del Friuli-Venezia Giulia.

  2. Fino al recepimento nell'ordinamento regionale della riforma costituzionale di cui al comma 1, sono confermate le vigenti modalita' di elezione, la formazione e la composizione degli organi di governo dei Comuni e delle Province del Friuli-Venezia Giulia, nonche' le funzioni comunali e provinciali e le relative modalita' di esercizio.

  3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta al consiglio regionale un disegno di legge di riforma dell'assetto istituzionale degli enti locali.

    Art. 2

    Trasferimenti a favore dei comuni 1. L'assegnazione di 65.661.014,27 euro prevista dall'art. 13, comma 7, lettera a), numero 3), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), spettante ai comuni a titolo di quota parte del trasferimento ordinario per l'anno 2012, e' ripartita in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'art.

    10, comma 6, lettera a), e comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011); l'erogazione e' disposta in unica soluzione entro il 15 novembre 2012 ed e' subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

  4. L'importo di 40 milioni di euro portato in riduzione dell'importo spettante a favore del sistema delle autonomie locali per l'anno 2012 dall'art. 13, comma 4, della legge regionale n.

    18/2011 e' assegnato a favore dei comuni a titolo di quota parte del trasferimento ordinario per l'anno 2012; l'assegnazione e' ripartita in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'art.

    10, comma 6, lettera a), e comma 9, della legge regionale n. 22/2010;

    l'erogazione e' disposta in unica soluzione entro il 30 giugno 2012 ed e' subordinata all'avvenuta approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2011. L'erogazione e' altresi' sospesa fino al 15 novembre 2012 in caso di mancata comunicazione nei termini dei dati previsti dall'art. 18, comma 36, della legge regionale n.

    18/2011.

  5. Per le finalita' previste dal comma 2, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2012, a carico dell'unita' di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

  6. All'onere di 40 milioni di euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

  7. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare nel 2012 a favore dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti un fondo straordinario di 5.949.208 euro da ripartire d'ufficio e in unica soluzione, entro il 15 novembre 2012, in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera

    a), e comma 9, della legge regionale n. 22/2010.

  8. Per le finalita' previste dal comma 5, e' autorizzata la spesa di 5.949.208 euro per l'anno 2012, a carico dell'unita' di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

  9. All'onere di 5.949.208 euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unita' di bilancio 10.7.1.3470 e dal...

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