LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 71 - Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 51/2010

  1. L'art. 4 della legge regionale 6 ottobre 2010, n. 1 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi), e' sostituto dal seguente:

    'Art. 4 (Assistenza ai promotori dell'iniziativa). - 1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli uffici consiliari, fornisce assistenza ai promotori delle iniziative per la formulazione tecnica della proposta di legge.

  2. Al fine di ottenere l'assistenza di cui al comma 1, puo' essere presentata richiesta scritta all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dai seguenti soggetti:

    1. tre elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune ella Regione;

    2. il sindaco di un comune della Regione;

    3. il presidente di una provincia della Regione;

    4. l'organo di vertice di una citta' metropolitana della regione, quando costituita.

  3. Il Consiglio delle autonomie locali, disciplinato con la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali), per esercizio dell'iniziativa di cui alla presente legge, si avvale della struttura di supporto di cui all'art. 16 della stessa legge regionale 36/2000.

  4. Alla richiesta di cui al comma 2, sono allegati i seguenti documenti:

    1. il titolo della proposta di legge regionale per la cui redazione si richiede assistenza tecnica, eventualmente accompagnato da un articolato di proposta di legge;

    2. una relazione illustrativa delle finalita' e dei contenuti della legge regionale;

    3. nel caso di cui al comma 2, lettera a), duecentocinquanta firme di elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, corredate degli elementi di cui all'art. 9, comma 1 e apposte su fogli predisposti dai richiedenti.

  5. L'Ufficio di presidenza verifica la conformita' della richiesta a quanto prescritto dall'art. 3 e dal presente articolo; la verifica viene effettuata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa, nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), oppure entro il termine di quaranta giorni, nel caso di cui al comma 2, lettera a).

  6. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora valuti la richiesta conforme secondo quanto disposto dal comma 5, assicura che l'assistenza venga prestata.

  7. Nei casi cui al comma 2, lettere b), c) e d)...

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