LEGGE REGIONALE 27 marzo 2012, n. 9 - Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.

16 del 10 aprile 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto 1. La presente legge reca modificazioni alla legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), in conseguenza del recesso della Casa ospitaliera del Gran San Bernardo dalla Fondazione Institut agricole regional, costituita con atto pubblico in data 7 settembre 1982, la cui durata, come stabilita dall'art. 2, comma primo, lettera

b), della medesima legge, e' prorogata di ulteriori trentacinque anni.

Art. 2

Modificazione all'art. 1

  1. Al comma primo dell'art. 1 della legge regionale n. 12/1982, le parole: ', in accordo con la Casa ospitaliera del Gran San Bernardo,' sono soppresse.

    Art. 3

    Modificazioni all'art. 2

  2. La lettera c) del comma primo dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1982 e' sostituita dalla seguente:

    'c) la Fondazione e' amministrata da un organo formato da cinque componenti nominati dalla Giunta regionale, di cui uno indicato dalla Casa ospitaliera del Gran San Bernardo; i componenti di designazione regionale sono scelti fra soggetti aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

    1) laurea magistrale;

    2) diploma di perito agrario;

    3) almeno tre anni di esperienza di amministrazione di enti, istituti o fondazioni in campo agricolo, forestale, agroalimentare o in quello di tutela dell'ambiente naturale;'.

  3. Dopo la lettera c) del comma primo dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1982, come sostituita dal comma 1, e' inserita la seguente: 'c-bis) il consiglio di amministrazione trasmette annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta, evidenziando i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati;'.

  4. La lettera d) del comma primo dell'art. 2 della legge regionale n. 12/1982 e' sostituita dalla seguente: 'd) il controllo contabile della Fondazione e' affidato ad un collegio di revisione composto da tre membri nominati con deliberazione della Giunta regionale tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali;'.

  5. Le lettere e), g)...

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