Legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 recante:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

P r o m u l g a la seguente legge regionale:

Art. 1.

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

  1. Salvo quanto disposto al comma 2, per l'anno 2007 sono confermate le disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche previste per l'anno 2006 dall'art. 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 «Disposizioni in materia di tributi regionali».

  2. In considerazione delle modifiche apportate in sede nazionale alla struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», e' rideterminata la soglia di reddito imponibile per la quale trova applicazione l'aliquota base dello 0,9 per cento di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali». Pertanto, per l'anno 2007 all'art. 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 1, l'importo di euro: «29.000,00» e' sostituito dal seguente: «28.000,00»;

    2. al comma 2, l'importo di euro: «29.000,00» e' sostituito dal seguente: «28.000,00»;

    3. al comma 3, le parole: «tra euro 29.001,00 e euro 29.147,00» sono sostituite dalle seguenti: «tra euro 28.001,00 e euro 28.142,00», e l'importo di euro: «28.739,00» e' sostituito dal seguente: «27.748,00».

  3. Resta altresi' confermato quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19.

    Art. 2. Disposizioni sull'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano

  4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 «Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione», sono determinate nei valori indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

  5. Le tariffe relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento della corrispondente imposta erariale.

    Art. 3.

    Modificazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23

  6. L'art. 16, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 e' cosi' sostituito:

    3. La Regione puo', altresi', concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base regionale relativamente ai tributi di propria pertinenza.

    .

    Art. 4. Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonche' per la...

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