REGOLAMENTO REGIONALE 24 agosto 2012, n. 13 - Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parti I,

II - n. 38 del 29 agosto 2012)

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) stabilisce:

  1. i requisiti e le modalita' per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'Elenco delle manifestazioni storiche dell'Umbria di cui all'art. 4 della l.r. 16/2009, di seguito denominato Elenco;

  2. le modalita' per l'inserimento delle manifestazioni storiche nel Calendario annuale delle manifestazioni storiche dell'Umbria di cui all'art. 5 della l.r. 16/2009, di seguito denominato Calendario annuale;

  3. i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei contributi finanziari di cui all'art. 9 della l.r. 16/2009.

    1. Alla gestione dell'Elenco e del Calendario annuale provvede il Servizio regionale competente in materia di spettacolo e attivita' culturali.

    Art. 2

    Iscrizione nell'Elenco 1. Possono essere iscritte nell'Elenco le manifestazioni storiche che possiedono i seguenti requisiti:

  4. rappresentazioni di tipo rievocativo che rispettano criteri di veridicita' storica, mediante forme di espressione artistica oppure manifestazioni radicate nella tradizione delle comunita' locali che richiamano modi di vita, usi caratteristici dell'immagine e dell'identita' regionale e che si contraddistinguono per il particolare valore culturale espresso;

  5. manifestazioni organizzate in maniera continuativa da almeno cinque anni, come previsto dall'art. 4, comma 3 della l.r. 16/2009.

    Art. 3

    Gestione dell'Elenco 1. Il Servizio regionale competente provvede alla gestione dell'Elenco e all'inserimento nel Calendario annuale delle manifestazioni contenute nell'Elenco stesso.

    1. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati che organizzano le manifestazioni storiche di cui al presente regolamento comunicano al Servizio regionale competente ogni variazione organizzativa avvenuta dal momento dell'iscrizione nell'Elenco stesso. La mancata comunicazione puo' comportare la cancellazione dall'Elenco.

      Art. 4

      Richiesta di iscrizione nell'Elenco 1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento, non ancora inseriti nell'Elenco, avanzano richiesta di iscrizione nello stesso...

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