LEGGE REGIONALE 4 maggio 2012, n. 5 - Legge finanziaria per l'anno 2012.

(Pubblicata nel suppl. del 4 maggio 2012 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 3 maggio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa 1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).

Art. 2

Contenimento e controllo della spesa regionale e modifiche alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per poter effettuare un piu' efficace controllo della spesa regionale, anche al fine di contribuire al rispetto dei saldi di finanza pubblica, sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

2. L'art. 6, comma 5, della legge regionale 7/2001 e' cosi' sostituito:

'5. Il bilancio pluriennale comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate.'.

3. L'art. 31, comma 2, della legge regionale 7/2001 e' cosi' sostituito:

'2. Formano impegno, entro i limiti delle dotazioni finanziarie assegnate mediante il programma operativo, le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreche' la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio. Nel caso di transazioni commerciali, ovvero di contratti comunque denominati con imprese che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, l'impegno e' assunto nell'esercizio finanziario in cui il debito dell'amministrazione viene a scadere.'.

4. L'art. 39 della legge regionale 7/2001 e' cosi' sostituito:

'Art. 39 (Controlli interni). - 1. La Regione esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonche' dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).

2. I controlli interni hanno per oggetto l'intera attivita' amministrativa e gestionale della Regione, e sono finalizzati a:

a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarita' amministrativa e contabile);

b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

3. I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi preventivamente al responsabile della struttura regionale preposta per l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ed il rispetto delle condizioni previste dall'art. 31, comma 2.

4. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali vengono resi i pareri di regolarita' contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarita' contabile sulle determinazioni di impegno.'.

Art. 3

Interventi per la razionalizzazione della spesa regionale 1. Al fine di razionalizzare ed ottimizzare le spese a carico del bilancio regionale, superando il criterio della spesa storica, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno 2012 un programma per la rimodulazione e la riduzione complessiva della spesa attraverso i seguenti interventi:

a) valutazione delle spese degli enti a partecipazione regionale e degli organismi che gravano, in tutto in parte, sul bilancio regionale;

b) analisi e valutazione delle piante organiche della Giunta regionale, delle aziende sanitarie regionali, degli enti strumentali e delle societa' e consorzi a partecipazione regionale, con l'obiettivo di ridurre i costi del personale e di funzionamento;

c) individuazione e realizzazione di buone pratiche, sia in termini di semplificazione delle procedure amministrative e di riduzioni dei tempi, sia in termini di risparmi per il bilancio regionale, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e la costante azione di benchmarking con altre regioni;

d) esame dei finanziamenti e dei contributi regionali attraverso l'analisi di costi/benefici e valutazione delle ricadute in termini di valore aggiunto, con conseguente eliminazione di eventuali duplicazioni e ricadute negative.

e) ogni altra verifica che deve interessare in modo sistematico le poste di spesa del bilancio regionale, di cui deve essere valutata la congruita' e l'efficacia.

2. Quanto previsto alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 e' pubblicizzato e messo a disposizione di tutti i cittadini.

3. Il Consiglio regionale contribuisce alla razionalizzazione della spesa attraverso il superamento del criterio della spesa storica, nell'ambito dei punti di cui al comma 1 per quanto applicabili.

4. La Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, con cadenza semestrale, una relazione sui risultati ottenuti nell'applicazione del presente articolo.

5. La commissione esprime parere sulla relazione di cui al comma 4, unitamente a proposte per una piu' efficace realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo.

Art. 4

Contenimento della spesa del Consiglio regionale 1. A decorrere dall'anno 2012 il Consiglio regionale concorre al contenimento della spesa regionale nella misura prevista dagli stanziamenti del proprio bilancio.

Art. 5

Interventi per la cultura 1. Una percentuale pari al 30 per cento di quanto riscosso annualmente a titolo di addizionali di competenza regionale -maggiorazione dell'IRPEF- e' destinato al finanziamento delle attivita' della Direzione Cultura, Turismo e Sport.

2. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, e' istituito un capitolo di entrata correlato a specifici capitoli di uscita destinati esclusivamente al finanziamento di attivita' della Direzione Cultura, Turismo e Sport nell'ambito delle UPB DB18001 e DB18002.

3. Entro il 31 marzo 2013 e' effettuata una valutazione per la verifica dell'efficacia dell'iniziativa indicata al comma 1.

Art. 6

Attuazione della carta di credito per la cultura 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad iscrivere nel bilancio della Regione, con proprio provvedimento, le somme provenienti dall'attivazione di carte di credito finalizzate ad alimentare un fondo per il finanziamento alla cultura.

2. Entro il 31 marzo 2013 e' effettuata una valutazione dell'efficacia dell'iniziativa indicata al comma 1.

Art. 7

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, la Giunta regionale, con propria deliberazione, redige il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'allegato del bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, nel rispetto delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

3. I beni immobili possono essere conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare promossi dalla Giunta regionale e da altri enti locali, ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti enti.

4. I beni immobili possono essere apportati a fronte dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti con le procedure dell'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), previo esperimento di procedure di selezione della Societa' di gestione del risparmio tramite procedure di evidenza pubblica.

5. L'apporto ai fondi di cui al comma 3 e' sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo.

6. Al fine di razionalizzare e coordinare l'attuazione dei programmi pluriennali di investimento, nonche' le relative modalita' di finanziamento dell'edilizia sanitaria, la Giunta regionale e' autorizzata...

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