LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2011, n. 20 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) e alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte I - n. 181 del 13 dicembre 2011

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale n. 30 del 1998

  1. Il comma 4 dell'articolo 5 bis della legge regionale n. 30 del 1998 e' sostituito dal seguente:

    '4. Il piano adottato e' depositato presso le sedi dell'Assemblea legislativa e delle province per sessanta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione degli enti presso i quali il piano e' depositato e dei termini entro i quali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e' pubblicato, altresi', su almeno un quotidiano a diffusione regionale e sulle apposite sezioni dei siti istituzionali della Regione e delle province.'.

    Art. 2

    Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale n. 30 del 1998

  2. Il comma 7 dell'articolo 5 bis della legge regionale n. 30 del 1998 e' sostituito dal seguente:

    '7. Copia integrale del piano approvato e' depositata per la libera consultazione presso la Regione ed e' trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 3, nonche', pubblicata sui siti istituzionali di cui al comma 4. La Regione provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione e' data, altresi', notizia, a cura dell'amministrazione regionale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.'.

    Art. 3

    Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998

  3. All'articolo 9 aggiungere al comma 1 la seguente lettera:

    'b bis) al perseguimento di una omogenea accessibilita' dei territori attraverso l'equilibrio e l'integrazione dei servizi su ferro e su gomma;'.

    Art. 4

    Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998

  4. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), e' sostituito dai seguenti:

    '2. Le funzioni di programmazione attengono all'analisi della domanda e alla definizione della rete e della qualita' e quantita' dell'offerta di trasporto pubblico.

    2 bis. Per i servizi autofilotranviari, tali funzioni, sono definite dall'accordo di programma tra Regione, province e comuni; le funzioni di progettazione sono di competenza degli enti locali territoriali o delle loro agenzie e attengono alla definizione del servizio offerto al pubblico ed oggetto dell'affidamento (orari, numero delle corse giornaliere per ogni linea, bigliettazione integrata, tenuta dei mezzi, e simili); la gestione del servizio e' regolata dal contratto di servizio tra gli enti locali competenti, o la loro agenzia, e i soggetti affidatari ed e' sottoposta al controllo degli enti stessi o della loro agenzia.

    2 ter. Per i servizi ferroviari le funzioni di programmazione e quelle di progettazione sono di diretta attribuzione della Regione, salvo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 3; la gestione del servizio, il cui affidamento puo' intervenire anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, lettera c), e' regolata dal contratto di servizio e sottoposta al controllo della Regione e del soggetto appaltante se diverso dalla stessa Regione.'.

  5. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998 e' sostituito dal seguente:

    '3. Il trasporto pubblico regionale e locale e' organizzato secondo il principio della separazione societaria tra i soggetti titolari della proprieta' della rete e degli impianti e quelli titolari della gestione dei servizi. La Regione puo' emanare indirizzi di carattere cogente in ordine ai contenuti dei bandi di gara e dei contratti di servizio. Definisce altresi' gli indicatori di qualita' dei servizi, gli obiettivi di miglioramento, da verificarsi allo scadere del quinto anno di esecuzione del contratto, le forme di incentivazione ed i meccanismi premianti e sanzionatori, che riguardo al settore autofiloviario potranno essere concordati nell'ambito degli Accordi di Programma di cui all'articolo 12.'.

  6. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998 e' sostituito dai seguenti: 'Per l'aggiudicazione si applica il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Per l'affidamento del servizio ferroviario d'interesse regionale si procede con bando di gara europea, aggiudicando secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.'.

  7. Il comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998 e' sostituito dal seguente:

    '9. L'ente competente, in sede di bando, garantisce che la disponibilita' delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per l'effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte. In particolare l'ente competente, attraverso una specifica individuazione risultante da elenco, garantisce al gestore aggiudicatario la disponibilita' delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio.'.

  8. Il comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale 30 del 1998 e' sostituito dal seguente:

    '10. Nel rispetto delle previsioni del regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.

    1191/69 e (CEE) n. 1107/70, gli affidamenti dei servizi di trasporto passeggeri disciplinati dalla presente legge hanno la durata di anni dieci per il servizio di trasporto passeggeri autofilotranviario e di anni quindici per il servizio di trasporto passeggeri ferroviario. La rispettiva durata puo' essere prorogata entro il limite e alle condizioni indicati dal medesimo regolamento.'.

    Art. 5

    Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 30 del 1998

  9. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 30 del 1998 e' sostituito dal seguente:

    '2. Il soggetto non piu' affidatario che risulti tuttavia proprietario di beni, acquistati con contributi pubblici a fondo perduto o trasferiti oppure conferiti da enti pubblici, individuati dall'ente competente come funzionali all'effettuazione del servizio, quali il materiale rotabile, gli eventuali sistemi di controllo della navigazione e di bigliettazione tecnologicamente assistita, e' tenuto a cederne la proprieta' al subentrante, venendo compensato, in caso di contributo parziale, secondo la modalita' e le valutazioni preventivamente riportate negli atti di gara e stabilite nel contratto di servizio, tra il soggetto proprietario e l'ente medesimo. Nessuna compensazione e' dovuta nel caso in cui i beni risultino acquistati totalmente con contributo pubblico o trasferiti oppure conferiti da enti pubblici, fermo restando quanto stabilito all'articolo 13, comma 9. Il subentro riguarda anche le condizioni e i vincoli di cui all'articolo 35.'.

    Art. 6

    Modifiche all'articolo 14 bis della legge regionale n. 30 del 1998

  10. Il comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale n. 30 del 1998 e' sostituito dal seguente:

    '1. Gli atti amministrativi, preparatori all'indizione della gara, e i contratti di servizio garantiscono la piu' ampia trasparenza quanto all'ammissibilita' e all'estensione del sub affidamento dei servizi, anche effettuato con i mezzi dell'affidatario necessari a garantire l'adeguatezza dei servizi, nei limiti delle leggi in vigore, fermo restando che l'affidatario e' tenuto a fornire al sub affidatario ogni direttiva necessaria per il corretto espletamento del servizio. L'affidatario e' garante della gestione e del coordinamento dell'intero servizio affidato, delle funzioni centralizzate quali l'immagine, la tariffazione e il sistema di controllo.'.

    Art. 7

    Modifiche all'articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998

  11. Il comma 1 dell'articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998 e' sostituito dal seguente:

    '1. La Regione riconosce come strumento di miglioramento della qualita' dei servizi lo sviluppo dell'integrazione territoriale e gestionale, da perseguire anche gradualmente. La Regione individua gli ambiti ottimali di affidamento dei servizi, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2008, n.

    10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) sentito il Consiglio delle Autonomie locali.'.

  12. I commi 3 e 4 dell'articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998 sono abrogati.

  13. Al comma 5 dell'articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998 la parola 'nove' e' sostituita con la parola 'dieci'.

    Art. 8

    Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 30 del 1998

  14. L'articolo 16 della legge regionale n. 30 del 1998 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 16.

    Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio 1. All'imposizione di obblighi di servizio pubblico corrisponde l'erogazione di compensazioni a favore dei gestori dei servizi di trasporto.

  15. La definizione analitica degli obblighi, l'ambito di svolgimento dei servizi di trasporto passeggeri, la regolazione degli aspetti economici e operativi nonche' la quantificazione delle compensazioni, sono realizzate attraverso la stipula di appositi contratti di servizio.

  16. E' ammessa la stipula di un unico contratto di servizio congiunto fra piu' enti interessati e uno stesso gestore del trasporto pubblico.

  17. Non hanno effetto nei confronti della Regione, in assenza del consenso espresso di quest'ultima, le clausole contenute in contratti di servizio che prevedano o causino oneri superiori a quelli predeterminati negli accordi di programma o in altri atti.

  18. I contratti di servizio individuano le condizioni e le valutazioni tecniche e, nell'ipotesi di beni acquistati con contributo parziale, anche economiche, in base alle quali, in caso di subentro, il precedente...

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