LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 9 - Istituzione del servizio civile degli anziani.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalita' 1. La Regione del Veneto, al fine di favorire il potenziamento e l'ampliamento dei servizi alle persone e l'impiego degli anziani in attivita' socialmente utili, promuove, quale esperienza di cittadinanza attiva, il servizio civile degli anziani presso le pubbliche amministrazioni.
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Si considerano persone anziane, ai fini della presente legge, coloro che hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensione ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti ad essi equiparati ai sensi della vigente normativa.
Art. 2
Ambito operativo 1. Il servizio civile degli anziani e' espletato in attivita' e ambiti aventi le seguenti caratteristiche:
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trasporto con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie;
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insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa;
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sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche, e sugli scuolabus;
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sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni giovanili;
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animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;
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conduzione di appezzamenti di terreno di proprieta' o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale;
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iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
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assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali;
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assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri in modo particolare in quelle minorili;
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attivita' per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza;
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interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;
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campagne e progetti di solidarieta' sociale.
Art. 3
Modalita' 1. L'affidamento del servizio civile avviene mediante contratto di diritto privato, compatibilmente con le iniziative volte a...
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