LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 9 - Istituzione del servizio civile degli anziani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione del Veneto, al fine di favorire il potenziamento e l'ampliamento dei servizi alle persone e l'impiego degli anziani in attivita' socialmente utili, promuove, quale esperienza di cittadinanza attiva, il servizio civile degli anziani presso le pubbliche amministrazioni.

  1. Si considerano persone anziane, ai fini della presente legge, coloro che hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensione ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti ad essi equiparati ai sensi della vigente normativa.

    Art. 2

    Ambito operativo 1. Il servizio civile degli anziani e' espletato in attivita' e ambiti aventi le seguenti caratteristiche:

    1. trasporto con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie;

    2. insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa;

    3. sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche, e sugli scuolabus;

    4. sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni giovanili;

    5. animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;

    6. conduzione di appezzamenti di terreno di proprieta' o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale;

    7. iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;

    8. assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali;

    9. assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri in modo particolare in quelle minorili;

    10. attivita' per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza;

    11. interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;

    12. campagne e progetti di solidarieta' sociale.

    Art. 3

    Modalita' 1. L'affidamento del servizio civile avviene mediante contratto di diritto privato, compatibilmente con le iniziative volte a...

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