LEGGE REGIONALE 14 marzo 2011, n. 5 - Istituzione di un Fondo per il microcredito nella Regione Molise.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 8 del 16 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Molise, con gli interventi previsti dalla presente legge, promuove l'accesso al microcredito quale strumento di sviluppo sociale e di lotta alla poverta' e all'esclusione, con particolare attenzione alle persone escluse dal circuito di credito tradizionale.

Art. 2

Beneficiari 1. Sono destinatari degli interventi regionali i soggetti privi di accesso al credito per le vie ordinarie, residenti in Molise da almeno un anno e con una situazione economica equivalente del nucleo familiare non superiore a diecimila euro comprovata da necessaria certificazione ISEE, rientranti nelle seguenti categorie:

  1. persone che hanno perso il lavoro o rischiano di perderlo, o che incontrano difficolta' ad accedere al mercato del lavoro o a rientrarvi;

  2. giovani, stranieri, donne, lavoratori atipici, portatori di patrimoni immateriali quali relazioni, competenze, vocazioni, e privi di capitale;

  3. piccolissime imprese, comprese quelle agricole, individuali con scarsa liquidita' (flussi di cassa inferiori alle uscite);

  4. famiglie in difficolta' economica temporanea che stentano a soddisfare i bisogni primari quali la casa, la salute, la formazione dei figli.

    Art. 3

    Interventi 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione Molise istituisce il fondo per il microcredito, di seguito denominato Fondo, ripartendo l'ambito di intervento nei seguenti due assi:

  5. credito per esperienze di tipo imprenditoriale, in particolare nelle fasi di avvio di impresa o di successivo sviluppo per progetti ritenuti meritevoli di sostegno, nonche' credito a ditte individuali, piccole societa' (societa' semplici, societa' in accomandita semplice, societa' in nome collettivo, societa' a responsabilita' limitata a socio unico) con problemi di liquidita', in particolare operanti in settori in cui sono maggiormente diffuse l'economia sommersa e l'usura;

  6. crediti di emergenza, finalizzati ad affrontare bisogni primari dell'individuo, quali la casa, la salute e la formazione dei figli.

    Art. 4

    Misure degli interventi. Cumulabilita' 1. La Regione Molise favorisce l'accesso al microcredito nella misura massima di ventimila euro per gli interventi di cui all'articolo 3, lettera a) e settemila euro per gli interventi di cui all'articolo 3, lettera b), ad un tasso di interesse non superiore...

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