LEGGE REGIONALE 30 maggio 2011, n. 20 - Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 1° giugno 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 21/2010

  1. Al punto 11 dei preambolo della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali), le parole: '..nonche' l'espressione di un parere in sede di conferenza dei servizi, ai sensi della legge regionale 14 luglio 2009, n. 40 (legge di semplificazione e riordino normativo 2009)', sono soppresse.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 21/2010

  2. Dopo la lettera n) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2010 e' aggiunta la seguente:

    'n-bis) le linee guida di intervento per la salvaguardia e la valorizzazione del ruolo sociale dei piccoli cinema per la comunita', con l'obiettivo di promuovere una specifica azione contro la desertificazione dei centri storici e per la qualificazione della loro vivibilita'.'.

    Art. 3

    Inserimento dell'art. 49-bis nella legge regionale n. 21/2010

  3. Dopo l'art. 49 della legge regionale n. 21/2010 e' inserito il seguente:

    'Art. 49-bis (Particolari tipologie strutturali cinematografiche). - 1. Nel rispetto dell'art. 22 (apertura di sale cinematografiche) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a nonna dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ai fini della presente legge e' adottata la seguente classificazione per tipologia strutturale cinematografica 'multisala':

    1. piccola multisala: multisala comprendente un massimo di quattro sale, per un numero complessivo di posti non superiore a settecento;

    2. inedia multisala: multisala comprendente da cinque ad un massimo di otto sale;

    3. grande multisala: multisala comprendente piu' di otto sale.'.

    Art. 4

    Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 21/2010

  4. Al comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 21/2010 le parole: 'trecento posti' sono sostituite dalle seguenti: 'settecento posti o che la tipologia strutturale cinematografica rientri fra le medie e le grandi multisala.'.

  5. Dopo il comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 21/2010 sono inseriti i seguenti:

    '1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1, e' richiesta inoltre per le sale cinematografiche con capienza inferiore a settecento posti e per le piccole multisala:

    1. qualora siano...

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