LEGGE REGIONALE 1 ottobre 2013, n. 32 - Intervento a favore di borse di studio per la formazione medico-specialistica. (13R00555)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo n. 99 Speciale dell'11 ottobre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Intervento a favore di borse di studio per la formazione medico-specialistica 1. Per far fronte a specifiche esigenze formative medico-specialistiche regionali e al fine di adempiere alle prescrizioni previste nel Piano di rientro dai deficit pregressi del settore sanitario e nei Programmi Operativi correlati, la Regione Abruzzo assegna apposite risorse alle Universita' degli Studi di Chieti e di L'Aquila al fine di finanziare quattro contratti aggiuntivi per la formazione medico-specialistica, rispetto a quelli assegnati e finanziati direttamente dallo Stato, da attivare a decorrere dall'anno accademico 2012-2013, per complessive cinque annualita', e dunque fino all'anno accademico 2016/2017. 2. I contratti aggiuntivi finanziati afferiscono: a) due alla scuola di specializzazione di «Anestesia e Rianimazione e Terapia Intensiva» presso l'Universita' di Chieti, individuata come sede amministrativa della relativa Scuola rispetto alla quale l'Universita' di L'Aquila si pone quale Scuola aggregata;

  1. due alle scuole di specializzazione di «Pediatria», di cui una per la relativa Scuola attiva presso l'Universita' di Chieti ed una per la Scuola attiva presso l'Universita' di L'Aquila. 3. I contratti aggiuntivi di formazione specialistica sono assoggettati alla disciplina dettata dagli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del decreto legislativo n. 368/1999. 4. La Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo procede ad erogare, con riferimento a ciascun anno accademico, le risorse necessarie per il finanziamento dei riferiti contratti aggiuntivi alle Universita' degli Studi di Chieti e di L'Aquila. 5. Le quote degli importi erogati che, per qualsiasi ragione, non venissero utilizzate per il previsto finanziamento dei riferiti contratti aggiuntivi a favore degli aventi titolo devono essere restituite alla Regione Abruzzo, che provvede a sospenderne l'ulteriore erogazione;

    cio' anche nel caso di rinuncia, in qualsiasi momento, dell'avente titolo alla prosecuzione della frequenza del corso di specializzazione. 6. Gli oneri finanziari...

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