LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2010, n. 43 - Intervento regionale in materia di acque minerali e termali. Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 75 del 24 novembre 2010) IL CONSIGLIERE REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 33 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15

  1. I commi 5 e seguenti fino al comma 5-quinquies dell'art. 33 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (disciplina delle acque minerali e termali) sono sostituiti dai seguenti:

    '5. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un canone a carico dei concessionari di acque minerali e termali destinate rispettivamente all'imbottigliamento e commercializzazione o attivita' termali, determinato nella misura di:

    1. euro 1,00 per ogni 1000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti;

    2. euro 0,50 per ogni 1000 litri o frazione di acqua termale emunta;

    3. euro 1,00 per ogni 1000 litri o frazione di acqua di sorgente imbottigliata.

      5-bis. Al fine di garantire la difesa dei livelli occupazionali in considerazione della congiuntura economica in atto, ai concessionari, che sottoscrivono un protocollo di intesa con la Regione Abruzzo recanti patti sulla difesa dei livelli occupazionali, il canone stabilito dal comma 5 e' applicato in forma ridotta come segue:

    4. euro 0,30 per ogni 1000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti;

    5. euro 0,50 per ogni 1000 litri o frazione di acqua termale emunta;

    6. euro 0,30 per ogni 1000 litri o frazione di acqua di sorgente imbottigliata.

      5-ter. L'importo corrispondente al canone determinato ai sensi dei commi 5 e 5-bis deve essere corrisposto dai concessionari alla Regione Abruzzo in rate semestrali posticipate, calcolate sulla base dei consumi dei rispettivi semestri entro il mese successivo a quello di scadenza del semestre di riferimento.

      5-quater. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento il concessionario deve corrispondere una sanzione amministrativa pari al 20% dell'importo non versato, ridotta al 10% se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento dovuto, nonche' gli interessi determinati con applicazione dei tassi definiti con decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

      5-quinquies. In caso di accertamento d'ufficio, la mancata regolarizzazione del versamento ai sensi del comma 5-quater entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione...

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