LEGGE REGIONALE 10 agosto 2010, n. 38 - Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Straordinario della Regione Abruzzo n. 13 del 13 agosto 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Interventi per fronteggiare gli effetti del sisma del 6 aprile 2009

  1. Le entrate derivanti dalle iniziative di raccolta fondi devoluti alla Regione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 sono destinate ad interventi finalizzati a fronteggiare gli effetti prodotti dal sisma medesimo.

  2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione affari della presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, valutazione ambientali, energia, predispone programmi di intervento coordinati con gli interventi realizzati dal Commissario delegato per la ricostruzione.

  3. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, e' autorizzata l'iscrizione in bilancio dei seguenti capitoli di entrata e di spesa:

    1. capitolo di entrata 03.05.001 - 35051.1 denominato 'Entrate derivanti dalle iniziative di raccolta fondi per interventi finalizzati a fronteggiare gli effetti del sisma del 6 aprile 2009', con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari a Euro 10.768.285,73;

    2. capitolo di spesa 02.01.007 - 11500.1, denominato 'Interventi finalizzati a fronteggiare gli effetti del sisma del 6 aprile 2009', con uno stanziamento, di competenza e cassa, pari a Euro 10.768.285,73.

  4. Le risorse possono essere impegnate solo previo accertamento dalla relativa entrata.

  5. La Giunta regionale e' autorizzata a procedere con provvedimento amministrativo all'iscrizione in bilancio dei fondi provenienti da iniziative di raccolta fondi o specifiche assegnazioni finalizzate a fronteggiare gli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 3 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

    Art. 2

    Interpretazione autentica del comma 2, dell'art. 34 della legge regionale n. 17/2010

  6. Il comma 2, dell'art. 34, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 17 recante: 'Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 'Nuove norme in materia di commercio' e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio' e' interpretato nel senso che per ogni giornata di deroga dall'obbligo di chiusura domenicale deve corrispondere la concertazione di una corrispondente giornata di chiusura infrasettimanale e che non e' consentita la deroga alle chiusure domenicali e festive in caso di mancato adempimento di questo obbligo. Non e' consentita la deroga di cui al comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 17/2010, cosi' come interpretato dal presente articolo nel caso di mancato rispetto del comma 3 del medesimo art. 34.

    Art. 3

    Disposizioni in materia di opere pubbliche 1. Tutte le stazioni appaltanti, totalmente o parzialmente assistite da contributi e finanziamenti regionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche che insistono nei territori dei comuni colpiti dal sisma, sono autorizzate, in deroga ai termini di inizio e di fine lavori non ancora scaduti alla data del 6 aprile 2009, ad iniziare o a concludere le opere medesime entro il termine di due anni decorrenti dalle scadenze previste dalle correlate disposizioni regionali, ovvero dagli atti amministrativi adottati in esecuzione delle stesse.

  7. I soggetti interessati, a tal fine, presentano entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena decadenza, al competente Servizio regionale formale comunicazione di volersi avvalere della deroga, allegando una attestazione rilasciata dal legale rappresentante del comune sul cui territorio e' realizzabile l'opera pubblica da cui risulti che i termini suddetti non sono stati rispettati per effetto degli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno interessato il territorio comunale.

  8. Qualora le stazioni appaltanti interessate non provvedano a presentare la formale comunicazione di cui al comma 2 entro il termine prescritto a pena di decadenza, il dirigente competente in materia adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 29 e 30 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6.

    Art. 4

    Modifica all'art. 1 della legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 47/6 del 27 luglio 2010 recante 'Interventi urgenti per i porti della Regione Abruzzo'.

  9. All'art. 1, comma 1 della legge regionale approvata con deliberazione consiliare n. 47/6 del 27 luglio 2010 recante 'Interventi urgenti per i porti della Regione Abruzzo' e' aggiunta, infine, la seguente frase: 'Per sistema portuale regionale si intende il complesso dei porti di Pescara, Ortona, Vasto e Giulianova'.

    Art. 5

    Compensi per lavoro straordinario emergenza terremoto 1. Al fine di consentire l'erogazione degli oneri per indennita' di straordinario al personale regionale che, per l'emergenza determinata dal sisma del 6 aprile 2009, e' stato impegnato nelle Strutture del Dipartimento nazionale della protezione civile, e' autorizzata la variazione in aumento, in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2010, come segue:

    1. Euro 491.612,13 sul capitolo di spesa 02.01.005 - 11222, denominato 'Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita'';

    2. Euro 66.459,00 sul capitolo di spesa 02.01.005 - 11223, denominato 'Fondo per il finanziamento di retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale'.

  10. La Direzione regionale competente in materia di risorse umane e strumentali della Giunta regionale, d'intesa con la Struttura per la gestione dell'emergenza del Dipartimento nazionale della protezione civile, procede alla erogazione delle indennita' di straordinario e cura, contestualmente, le procedure di rimborso delle predette competenze a favore della Giunta regionale.

  11. I rimborsi effettuati dalla Struttura per la gestione dell'emergenza sono imputati al capitolo di entrata 03.05.001 34001, denominato 'Entrate eventuali e diverse'. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 03.05.001 - 34001 e' incrementato dell'importo di Euro 558.071,13.

  12. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 14 luglio 2010, n. 24: 'Interventi a sostegno dell'Aeroporto d'Abruzzo' e' cosi' sostituito: '1. Al fine di consentire l'ordinata conclusione dei progetti in itinere, i dirigenti responsabili dei medesimi possono prorogare eventuali contratti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali proroghe possono essere disposte anche piu' volte, purche' siano necessarie alla definizione dei programmi di lavoro e/o dei progetti per i quali i rapporti sono in corso e nel rispetto, comunque, delle norme generali di finanza pubblica'.

    Art. 6

    Modifiche alla legge regionale 24 agosto 2001, n. 40

  13. L'art. 1-bis della legge regionale 24 agosto 2001, n. 40 recante: 'Riconoscimento del Teatro Marrucino di Chieti quale teatro lirico d'Abruzzo' e' sostituito dal seguente:

    'Art. 1-bis (Modalita' di erogazione dei contributi). - 1. I contributi stanziati a favore dell'Istituzione 'Deputazione Teatrale Teatro Marrucino' di Chieti, disciolta con delibera del Consiglio comunale di Chieti n. 472 del 29 dicembre 2007, sono erogati al comune di Chieti che ne svolge tutte le funzioni gestionali.

  14. Il comune di Chieti presenta, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, alla Giunta regionale - Servizio politiche culturali, apposita domanda corredata di relazione illustrativa dell'attivita' da svolgere e di bilancio di previsione, debitamente approvato dai competenti organi comunali. La concessione del contributo e' disposta con provvedimento dirigenziale che autorizza la liquidazione dell'80% del contributo a titolo di prima anticipazione.

  15. L'erogazione del saldo avviene sulla base del conto consuntivo che il comune di Chieti ha l'obbligo di presentare, pena la restituzione delle somme percepite, entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il conto consuntivo, debitamente approvato dai competenti organi comunali, deve evidenziare le componenti finanziarie inerenti le attivita' svolte e deve essere corredato di relazione sugli obiettivi conseguiti con l'attivita' programmata'.

    Art. 7

    Contributo straordinario al comune di Chieti 1. La Regione Abruzzo interviene finanziariamente attraverso l'erogazione di un contributo straordinario per l'annualita' 2010 a favore del comune di Chieti pari a € 200.000,00, diretto al sostegno di uno specifico Progetto culturale da realizzarsi nel rispetto delle finalita' di cui alla legge regionale 24 agosto 2001, n. 40 'Riconoscimento del teatro Marrucino di Chieti quale teatro lirico d'Abruzzo'.

  16. Il comune di Chieti, per le finalita' di cui al comma 1, provvede alla presentazione, presso la Giunta regionale - Servizio politiche culturali, del progetto culturale corredato del relativo bilancio di previsione.

  17. La concessione del contributo e' disposta con provvedimento dirigenziale che autorizza la liquidazione dell'80% del contributo a titolo di prima anticipazione. L'erogazione del saldo avviene dopo presentazione della relazione sull'attivita' svolta e del conto consuntivo, approvato dai competenti organi comunali, entro il 30 aprile dell'anno successivo, pena la restituzione delle somme percepite.

  18. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo trovano copertura nell'ambito dello stanziamento iscritto nella U.P.B. 10.01.005 cap. 61656 denominato: 'Interventi ex legge regionale n. 40 del 24 agosto 2001 e successive modifiche' del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

    Art. 8

    Interventi straordinari in merito alla legge regionale 3 novembre 1999, n. 98 recante 'Disciplina regionale delle attivita' cinematografiche, audiovisive e multimediali'.

  19. Per l'annualita' 2010 la Regione Abruzzo interviene finanziariamente ed in maniera straordinaria al sostegno per la realizzazione di un...

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