LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 - Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 29 dicembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), assicura la disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita' e la riutilizzabilita' dei documenti e dei dati pubblici di cui e' titolare o da essa detenuti in modalita' digitale.

  1. Al fine di garantire la piu' ampia liberta' di accesso all'informazione pubblica, di favorire la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle fondazioni e delle associazioni ai processi decisionali della pubblica amministrazione, di incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e di rendere riutilizzabile il maggior numero di documenti e di dati pubblici, in base a modalita' che assicurano condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, la Regione promuove

    1. il processo di innovazione tecnologica e informatica della propria organizzazione in un contesto di trasparenza;

    2. lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale per favorire il progresso sociale, il miglioramento della qualita' della vita e lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

      Art. 2

      Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per:

    3. dato pubblico il dato conoscibile da chiunque;

    4. dato della pubblica amministrazione il dato formato, o comunque trattato, dall'amministrazione regionale;

    5. documento ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall'amministrazione regionale e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

    6. formati di dati aperti i formati di memorizzazione e interscambio di dati informatici le cui specifiche sono note e liberamente utilizzabili. I formati di dati aperti sono documentati in modo adeguato a consentire, senza restrizioni, la scrittura di programmi per elaboratore in grado di leggere e scrivere dati in tali formati...

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