LEGGE REGIONALE 21 marzo 2011, n. 11 - Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 23 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 39/2005

  1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 12 luglio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), e' sostituita dalla seguente: 'c) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili per il raggiungimento delle quote minime assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 2, comma 167 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);'.

  2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2005, e' inserita la seguente: 'c-bis ) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera c), l'individuazione delle aree non idonee, in attuazione di quanto previsto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita') e in coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'art. 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)'.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 39/2005

  3. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 39/2005 sono aggiunti i seguenti:

    '1-bis. Ai fini dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, l'istanza e' corredata dal piano degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito';

    1-ter. In conformita' al paragrafo 13.1, lettera j), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la Giunta regionale stabilisce, in via generale, l'importo della cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, che i soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 1 si impegnano a corrispondere'.

    Art. 3

    Inserimento dell'art. 205-quater nella legge regionale n. 1/2005

  4. Dopo l'art. 205-ter della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio), e' inserito il seguente:

    'Art. 205-quater (Disposizioni transitorie in materia di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili).

    - 1. Nelle more dell'emanazione del decreto...

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