LEGGE REGIONALE 14 luglio 2011, n. 9 - Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 20 luglio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni e nella societa' regionale al fine di favorire:

  1. lo sviluppo organico e integrato sul territorio regionale della societa' dell'informazione in coerenza con il contesto normativo comunitario e nazionale;

  2. il miglioramento della qualita' della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni del territorio regionale e la promozione dello sviluppo economico del territorio favorendone la competitivita';

  3. lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacita' di servizio delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale.

    1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, nel rispetto del quadro normativo comunitario e nazionale, e in particolare del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), come modificato e integrato dal decreto legislativo 235/2010, nel rispetto della tutela della concorrenza nel mercato e nel rispetto delle competenze dello Stato e degli enti locali, la presente legge:

  4. definisce e disciplina gli obiettivi, i compiti e i rapporti della Regione e della societa' in house Insiel SpA;

  5. favorisce le condizioni per lo sviluppo delle strutture tecnologiche in modo da assicurare l'integrazione e l'interoperabilita' dei sistemi informativi e l'espansione del sistema digitale sul territorio;

  6. definisce le modalita' di collaborazione e integrazione fra le amministrazioni pubbliche regionali e locali, enti e organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali.

    Art. 2

    Ruolo della Regione 1. La Regione, anche ai sensi dell'art. 5 e nel rispetto dell'ordinamento comunitario e delle competenze dello Stato e in collaborazione con il sistema delle Autonomie locali, persegue il fine di assicurare a cittadini e imprese condizioni di sviluppo delle loro attivita' e relazioni, promuovendo le potenzialita' delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilita' e scambio di dati.

    In particolare:

  7. cura la progettazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo e telematico regionale per le attivita' istituzionali;

  8. pianifica le azioni e gli interventi necessari per lo sviluppo della societa' dell'informazione e programma le risorse finanziarie, assicurando l'efficienza e la qualita' della spesa pubblica;

  9. coordina il Sistema informativo integrato regionale (SIIR) per consentire l'interoperabilita' e l'integrazione nella costituzione e fruizione delle informazioni per garantire il miglioramento dei servizi e dell'efficienza ed efficacia dei processi amministrativi;

  10. cura il monitoraggio della diffusione e dello sviluppo delle ICT sul territorio regionale e valuta i risultati raggiunti;

  11. pianifica, regolamenta e monitora l'interoperabilita' e la sicurezza dei sistemi e delle reti pubbliche di propria competenza, anche definendo gli standard di riferimento;

  12. promuove iniziative di riuso del software nell'ambito della normativa vigente e promuove forme di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche finalizzate allo sviluppo congiunto di iniziative nel settore ICT, mediante opportuni accordi o convenzioni;

  13. nel rispetto delle competenze dello Stato, dell'ordinamento comunitario e dei principi in materia di concorrenza del Trattato CE, promuove a livello internazionale forme di collaborazione ed iniziative nel settore ICT;

  14. promuove la ricerca scientifica e lo sviluppo del software per il SIIR favorendo la rimozione di barriere dovute a diversita' di formati non standard nella realizzazione dei programmi e delle piattaforme, anche considerando l'impiego ottimale del software a sorgente aperta nella pubblica amministrazione.

    Art. 3

    Programma triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche 1. Il Programma triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche, di seguito denominato Programma triennale, e' finalizzato alla realizzazione, completamento e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo della rete telematica e del SIIR.

    1. Il Programma triennale e' a scorrimento annuale e definisce le strategie della Regione, individua le aree e gli obiettivi, raccordandoli ai programmi comunitari e statali. Il Programma triennale definisce gli interventi da realizzare, i relativi obiettivi e le scadenze, le iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi, i costi di progettazione, realizzazione e gestione, i benefici attesi. Esso individua altresi' le azioni dell'Amministrazione regionale articolate nelle seguenti componenti:

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