LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2012, n. 1 - Istituzione della Commissione d'inchiesta sulla gestione amministrativa della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 4 del 13 gennaio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Istituzione e funzioni della Commissione 1. Al fine di rassicurare e garantire i cittadini sulla correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa della pubblica amministrazione e' istituita, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, la Commissione d'inchiesta sulla gestione amministrativa dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di seguito denominata Commissione.

Art. 2

Compiti 1. La Commissione ha il compito di acquisire dati e informazioni riguardanti tutta l'attivita' gestionale dell'ARPAV a decorrere dall'anno 2000 sino alla fine della ottava legislatura, con particolare riferimento a:

  1. tipologia e costi per consulenze e contratti di collaborazione comunque denominati;

  2. tipologia e costi delle analisi di laboratorio affidate all'esterno;

  3. analisi dei costi di gestione amministrativa del personale, sia diretta che in affidamento esterno;

  4. analisi dei costi e delle procedure connesse alla realizzazione della nuova sede regionale e della ristrutturazione delle sedi decentrate;

  5. analisi dettagliata degli acquisti in beni e servizi.

Art. 3

Composizione della Commissione e funzionamento 1. La Commissione e' composta da nove consiglieri regionali, cinque di maggioranza e quattro di minoranza nominati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  1. La Commissione elegge fra i propri componenti di minoranza il Presidente, nonche' il vicepresidente ed il segretario tra i componenti di maggioranza.

  2. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 16, comma 6, e dell'art. 19 del Regolamento del Consiglio regionale.

  3. Ai sensi del terzo comma dell'art. 24 dello Statuto, gli amministratori ed i dipendenti della Regione e dell'ARPAV hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti ed i documenti in loro possesso anche in esenzione dal segreto d'ufficio.

  4. Ai sensi del quarto comma dell'art. 24 dello Statuto, i membri della Commissione sono tenuti al vincolo del segreto...

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