LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2012, n. 6 - Interventi per il sostegno della qualita' e della tracciabilita' delle produzioni agricole della Regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 27 gennaio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e oggetto 1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie competenze in materia di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvo-pastorali e di promozione e valorizzazione degli stessi, promuove iniziative di qualificazione, commercializzazione e di immagine di prodotti agricoli e agro-alimentari che garantiscono, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori.

  1. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione sostiene ed incentiva la qualita' e la tracciabilita' ed i relativi sistemi di certificazione, i sistemi di qualificazione e visibilita' delle produzioni agroalimentari abruzzesi mediante la concessione di un marchio comunitario collettivo al fine di:

    1. garantire ai consumatori finali le informazioni sull'origine delle materie prime, sulle caratteristiche qualitative possedute dai prodotti e sull'identita' degli operatori;

    2. favorire la formazione degli imprenditori agricoli e la competitivita' delle imprese del settore;

    3. favorire l'eventuale accesso ai marchi comunitari delle citate produzioni e lo sviluppo dell'associazionismo.

  2. Ai fini della presente legge, per prodotti di qualita' si intendono i prodotti riportati nell'Accordo di Nizza (Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi) alle classificazioni 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 43, prodotti nel territorio regionale, che posseggono caratteristiche qualitative 'distintive' piu' restrittive rispetto a quelle imposte dalla normativa vigente per prodotti della stessa categoria, oggettivamente 'misurabili' e 'verificabili' e gestiti attraverso un disciplinare di produzione.

  3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al presente articolo, la Regione Abruzzo si avvale del sostegno tecnico-amministrativo della Direzione regionale politiche agricole e di sviluppo rurale.

    Art. 2

    Registrazione del marchio comunitario collettivo 1. La Giunta regionale e' autorizzata a richiedere, ai sensi del regolamento CE 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, la registrazione del marchio comunitario collettivo presso l'Ufficio europeo per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari di cui all'art. 1.

  4. La Giunta regionale e' autorizzata, altresi', ad adottare il regolamento per l'uso del marchio previsto dall'art. 67 del regolamento (CE) n. 207/2009.

  5. Tutti gli...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT