LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 1 - Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 2 febbraio 2012) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell' art. 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n.

12

  1. L' art. 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008), come da ultimo modificato dall' art. 18 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 23. (Partecipazioni societarie di aziende sanitarie regionali. Programmi di sperimentazione gestionale). - 1. Al fine di migliorare l'efficienza dell'organizzazione e della gestione aziendale, le aziende sanitarie possono partecipare ad organismi di natura societaria, fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre, n. 421) previa valutazione regionale dell'assetto organizzativo, economico-funzionale e della coerenza con i fini istituzionali dell'azienda.

  2. Le sperimentazioni di nuove modalita' gestionali ed organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari previste dall'art. 9-bis del decreto legislativo n. 502/1992 sono autorizzate dalla Giunta regionale.

  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' concessa, per un periodo non superiore a cinque anni, su proposta delle aziende sanitarie interessate che motivano analiticamente le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza e di coerenza con le linee e gli indirizzi di programmazione sanitaria regionale. Sono inoltre assicurati gli ulteriori elementi di garanzia di cui all'art. 9-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992.

  4. L'attivazione della sperimentazione gestionale garantisce il perseguimento dei fini istituzionali delle aziende sanitarie coinvolte e avviene unicamente in seguito ad una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato. Gli atti della procedura di evidenza pubblica prevedono dettagliatamente gli elementi che regolano la gestione sperimentale dei servizi e la eventuale successiva trasformazione in gestione ordinaria con precisazione della durata del contratto di societa' in coerenza con i principi comunitari in tema di concorrenza e trasparenza. Detti elementi sono oggetto di valutazione regionale circa la coerenza con il progetto gestionale autorizzato ai sensi del comma 2.

  5. Il raggiungimento...

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