LEGGE REGIONALE 1 marzo 2010, n. 26 - Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 9 marzo 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge:

PREAMBOLO Visto l'art. 117, quarto comma della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera d), dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, 176;

Vista la convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996;

Considerato quanto segue:

  1. La Regione ritiene fondamento del vivere civile, la tutela e la salvaguardia dei diritti dei minori, anche migranti;

  2. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, quale organo autonomo, istituito presso il Consiglio regionale, e' considerata la figura piu' idonea a garantire la promozione, la salvaguardia e la tutela dei diritti e degli interessi dei minori;

  3. Si ritiene di attribuire al Garante per l'infanzia e l'adolescenza funzioni di promozione, sostegno, controllo e di tutela dei diritti e degli interessi dei minori, in raccordo con tutti i soggetti e gli enti che hanno competenza in tale ambito;

  4. Ritenuto di prevedere forme di raccordo e di collaborazione con le altre figure di garanzia regionale, il Difensore civico e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale;

  5. Valutata l'importanza, per le funzioni ad esso attribuite, di assicurare al Garante per l'infanzia e l'adolescenza, un adeguato trattamento economico, nonche' la dotazione di personale, locali e mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni;

    Si approva la presente legge:

    Art. 1

    Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza 1. Al fine di assicurare la piena attuazione dell'art. 4, comma 1), lettera d), dello Statuto della Regione Toscana in merito ai diritti ed alle opportunita' per tutti i minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e dalla convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, e' istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato garante.

  6. Il garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non e' sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.

    Art. 2

    Funzioni 1. Il garante svolge le seguenti funzioni:

    1. diffonde la conoscenza e promuove l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato, gli ordini professionali;

    2. promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la prevenzione dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza;

    3. rappresenta sul piano istituzionale i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi regionali, secondo le modalita' previste dalla presente legge;

    4. accoglie le segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, anche migranti, appartenenti a famiglie in condizioni di disagio sociale ed economico e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscono la tutela, anche con riferimento a strutture ospedaliere e a istituti di accoglienza, inoltre...

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