LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2011, n. 2 - Finanziamenti al sistema universitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 23 febbraio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia con la presente legge dispone la semplificazione e la razionalizzazione dei finanziamenti del sistema universitario regionale, al fine di promuoverne e sostenerne l'eccellenza e la competitivita'.

Art. 2

Sistema universitario regionale 1. Ai fini della presente legge, il sistema universitario regionale e' costituito da:

  1. l'Universita' degli studi di Trieste;

  2. l'Universita' degli studi di Udine;

  3. la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste;

  4. il Conservatorio di musica Giuseppe Tartini di Trieste;

  5. il Conservatorio di musica Jacopo Tomadini di Udine.

    Art. 3

    Obiettivi degli interventi regionali 1. L'intervento regionale e' diretto a perseguire i seguenti obiettivi:

  6. aumentare la capacita' di attrarre risorse finanziarie non regionali e favorire il miglioramento delle prestazioni da parte del sistema universitario regionale, anche tenendo conto dei parametri previsti dalla normativa statale per il riparto degli stanziamenti tra le universita' italiane;

  7. premiare le eccellenze valutate in base a criteri riconosciuti a livello internazionale, anche favorendo le integrazioni verticali con enti e istituti di ricerca con sede regionale;

  8. favorire le iniziative congiunte e la collaborazione tra gli enti nell'ambito del sistema universitario regionale;

  9. aumentare la competitivita' del sistema universitario regionale attraverso interventi strutturali.

    1. Ai fini di cui al comma 1, sono introdotti nel sistema di finanziamento meccanismi premiali a fronte di comportamenti conformi agli obiettivi degli interventi regionali.

    Art. 4

    Beneficiari e tipologie di intervento 1. Gli interventi regionali previsti dalla presente legge sono destinati

  10. l'Universita' degli studi di Trieste, l'Universita' degli studi di Udine e la SISSA di Trieste;

  11. i conservatori di musica della regione.

    1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di intervento:

  12. iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attivita' di ricerca e di formazione;

  13. progetti di ricerca e trasferimento tecnologico;

  14. iniziative di innovazione organizzativa e gestionale, anche finalizzate a realizzare forme di aggregazione sistematica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

  15. interventi di ampliamento, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare.

    Art. 5

    Conferenza del sistema universitario regionale 1. E' istituita la Conferenza del sistema universitario regionale, di seguito definita Conferenza.

    1. La Conferenza esercita funzioni di impulso e proposta ai fini dello sviluppo del sistema universitario regionale e in particolare:

  16. favorisce le sinergie operative e la competitivita', promuovendo il coordinamento delle attivita' di ricerca e di formazione del sistema universitario regionale;

  17. concorre alla predisposizione dello schema di programma triennale di cui all'articolo 6, comma 1, ed esprime parere sul medesimo, anche sulla base delle relazioni di cui all'articolo 8, comma 2, nonche' sugli aggiornamenti annuali del programma.

    1. La Conferenza e' costituita, previa intesa con i soggetti che compongono il sistema universitario regionale e su deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore competente in materia di universita' e ricerca, ed e' composta:

  18. dal Presidente della Regione, o dall'Assessore delegato, con funzioni di presidente;

  19. dai rettori delle Universita' degli studi di Trieste e di Udine;

  20. dal direttore della SISSA di Trieste;

  21. dai direttori dei conservatori di musica di Trieste e di Udine.

    1. In caso di vacanza o di impedimento, i componenti della Conferenza sono sostituiti da soggetti a tal fine indicati dai rispettivi ordinamenti.

    2. Il direttore della direzione centrale competente per materia e i direttori generali o amministrativi degli enti di cui all'articolo 2, o loro delegati, possono partecipare alle riunioni della Conferenza senza diritto di voto.

    3. Su richiesta del presidente o di almeno due componenti, possono essere invitati ad assistere alle sedute, senza diritto di voto, i presidenti dei consorzi universitari di Pordenone e Gorizia o loro delegati, il rappresentante del Coordinamento regionale dell'Alta Formazione di cui all'articolo 6 e altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.

    4. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura...

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