LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2012, n. 3 - Bollettino ufficiale digitale della Regione autonoma della Sardegna.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7 del 16 febbraio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita' 1. Il Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, di seguito denominato BURAS, e' lo strumento legale di conoscenza delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi della Regione e di tutti gli atti in esso pubblicati. Restano salve le altre forme di conoscenza e di pubblicita' riconosciute dall'ordinamento vigente.
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Con la pubblicazione di cui al comma 1, la Regione favorisce il diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attivita' amministrativa), nel rispetto delle norme vigenti a tutela della riservatezza dei terzi.
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Il BURAS e' redatto in forma digitale e pubblicato on-line su apposita sezione del sito internet ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
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A far data dal 1° aprile 2012 il BURAS e' pubblicato esclusivamente in forma digitale e diffuso in forma telematica con modalita' volte a garantire l'autenticita', l'integrita' e la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.
Art. 2
Validita' degli atti pubblicati 1. La pubblicazione degli atti sul BURAS ha valore legale.
Art. 3
Articolazione del BURAS 1. Il BURAS si articola in tre parti i cui contenuti sono specificati nei commi 3, 4 e 5. Per atti complessi o per omogeneita' di materia, a discrezione della redazione, e' prevista la pubblicazione di supplementi alla parte prima e seconda.
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Sono pubblicati nella parte I del BURAS:
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le modificazioni alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e le norme di attuazione dello Statuto;
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le leggi e i regolamenti regionali;
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le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione e a leggi statali incidenti sulla normativa regionale; le decisioni relative a conflitti di attribuzione tra lo Stato e la Regione, nonche' i ricorsi della Giunta regionale e i ricorsi del Governo o di altre regioni su questioni di legittimita' costituzionale; le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimita' delle leggi regionali;
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gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa vigente in materia;
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le deliberazioni e i...
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