LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2011, n. 27 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2012 e altre disposizioni finanziarie.

(Pubblicata nel Supplemento del 30 dicembre 2011 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 30 dicembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Esercizio provvisorio 1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 66 dello Statuto e dell'art. 12, comma 2 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 2012, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012, limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, cosi' come contenuti nel disegno di legge n. 170 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014) approvato dalla Giunta regionale in data 30 settembre 2011.

  1. Il disegno di legge di cui al comma 1 e' integrato dalle variazioni necessarie all'attuazione della deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2011 n. 78-2985 (Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 'Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale'.

    Modificazioni all'allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 2 - 9520 e s.m.i del 2 settembre 2008, per quanto concerne le competenze della Direzione 'Sanita'') e dalla prima nota di variazione approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 27 dicembre 2011.

  2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese per interventi collegati alle calamita' naturali, alle spese per la tutela dell'incolumita' pubblica, alle spese relative alla copertura di contratti gia' stipulati, alle spese e trasferimenti necessari al settore della sanita', nonche' quelli relativi ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale.

    Art. 2

    Finanziamento della spesa sanitaria per l'anno 2011

  3. Ai fini di garantire la copertura finanziaria per il settore della sanita', cosi' come previsto dalla vigente legislazione, i capitoli di trasferimento delle risorse finanziarie ad ASL ed ASO, sono integrati dalla somma di euro 60.000.000,00.

  4. La copertura finanziaria e' garantita da prelievo di pari importo dalla unita' previsionale di...

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